Lo studio delle attività finanziarie nella fiscalità d’impresa nasce dalla consapevolezza della complessità della disciplina contabile e tributaria riservata a questa materia. L’approfondimento è rivolto all’impatto dei principi contabili nazionali, ma soprattutto internazionali, nella redazione del bilancio d’esercizio con le conseguenti implicazioni nella determinazione del reddito di impresa ai fini IRES. Pertanto, la disciplina tributaria degli strumenti finanziari detenuti nell’¬¬¬¬esercizio di imprese commerciali non può prescindere dalle rilevanti innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 38 del 2005 e dalla legge finanziaria per il 2008, recante il principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS, per i quali dal 1° gennaio 2008, ai fini fiscali, “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili” (art. 83 TUIR). Come noto, il principio di derivazione rafforzata è però mitigato dalla prevalenza delle norme del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Il procedimento di coordinamento della fiscalità reddituale dei soggetti IAS/IFRS con i principi contabili internazionali è stato quindi integrato e completato dai decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 48 del 2009 e dell’8 giugno 2011. Questi ultimi decreti ministeriali sono stati emanati anche al fine di garantire che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS, non determini, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d’imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti negativi. Fenomeni che potevano realizzarsi per via della prevalenza degli IAS/IFRS rispetto alle disposizioni IRES in base al principio di derivazione rafforzata, prevalenza che in un mondo tributario diviso tra la categoria degli IAS/IFRS adopter e quella delle imprese in contabilità nazionale comportava in alcune ipotesi il verificarsi dei suddetti non graditi fenomeni. In relazione agli strumenti finanziari, occorre sin da subito premettere che il coordinamento degli IAS/IFRS alle norme sul reddito di impresa non comporta sempre e comunque una equiparazione di questi soggetti a quelli che adottano i principi contabili nazionali. Ciò emerge innanzitutto in relazione alle riclassificazioni delle attività finanziarie, che, disciplinate dall’art. 4 del decreto MEF dell’8 giugno 2011 assumono rilevanza ai fini della disciplina della participation exemption, riclassificazione invece impedita ai soggetti non IAS/IFRS, per i quali la prima classificazione dello strumento finanziario nel bilancio è immutabile ai fini fiscali. Un altro aspetto di divergenza della disciplina fiscale dei soggetti IAS/IFRS adopter rispetto agli altri attiene alla qualificazione degli strumenti finanziari. Se infatti permane per gli IAS/IFRS adopter la classica distinzione tra strumenti di capitale e strumenti di debito i criteri distintivi, ai fini fiscali, non saranno più mutuati dalla contabilità, ma dall’art. 44 TUIR, come per i soggetti non IAS/IFRS adopter. Infatti l’articolo 5 del decreto del 2011 ha introdotto un’apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti nell’articolo 44 TUIR. Il Decreto ministeriale del 2011 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell’articolo 44 TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell’articolo 44 TUIR]. Tale intervento correttivo è ispirato al principio di carattere generale tendente a garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore. Il secondo comma dell’art. 5 conferma quindi l’indeducibilità delle componenti negative relative a strumenti la cui remunerazione “direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari siano emessi”. La complessa materia è stato oggetto di particolare attenzione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 7 del 28 febbraio 2011 è intervenuta con i primi e importanti chiarimenti sulle regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Di recente con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta a fornire rilevanti linee guida sulla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti in punto di sussistenza degli elementi certi e precisi, a seguito delle novità legislative intervenute, per effetto del d.l. n. n. 83 del 2012 sull’art. 101, comma 5, TUIR, anche con riferimento ai crediti cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi, in cui si richiamano le previsioni dello IAS 39 in tema di derecognition. Peraltro, la prassi dell’Agenzia delle Entrate si è rivelata anche molto utile nella circolare del 6 marzo 2013, n. 4 avente ad oggetto i chiarimenti interpretativi sul novellato regime fiscale applicabili alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dalle società quotate e dai grandi emittenti la cui disciplina è stata modificata da parte dei decreti leggi n 83 e n. 179 del 2012. Peraltro in tema di deducibilità degli interessi passivi per i cd. minibonds è stato introdotto un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 3, comma 115, l. n. 549 del 1995 e dall’art. 109, commi 1 e 9, TUIR. In ogni caso tali chiarimenti non hanno potuto evidentemente superare una serie di limitazioni derivanti da una formulazione normativa (a dispetto delle intenzioni) poco omogenea e che lo stesso legislatore potrà colmare. In particolare con riguardo alla parte variabile della remunerazione delle obbligazioni partecipative non è chiaro se essa rientri o meno nella regola della deducibilità di cui all’art. 96 TUIR; ragioni di carattere logico-sistematico suggerirebbero sul tema un’interpretazione volta all’inapplicabilità dei limiti di deducibilità di cui all’art. 96 TUIR, poiché altrimenti l’agevolazione derivante dalla deroga all’indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), TUIR risulterebbe di fatto penalizzata ed incompleta oltre che disincentivante per l’emissione di tali obbligazioni. Ritornando al piano dell’opera, il presente volume, articolato in quattordici capitoli, è stato realizzato grazie al prezioso contributo di esperti e cultori della materia tributaria operanti in particolare nei settori della fiscalità bancaria, assicurativa, fiduciaria e dell’industria delle gestioni, sensibili alle complessità della materia derivante dall’interpretazione e dall’applicazione delle norme tributarie rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’opera è completata dal trattamento riservato agli strumenti finanziari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui disciplina è fortemente influenzata non solo dalle norme interne di attuazione delle direttive comunitarie, ma anche dai fondamentali principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La determinazione del reddito di impresa secondo i principi contabili nazionali ed internazionali
GIUSEPPE CORASANITI
2013-01-01
Abstract
Lo studio delle attività finanziarie nella fiscalità d’impresa nasce dalla consapevolezza della complessità della disciplina contabile e tributaria riservata a questa materia. L’approfondimento è rivolto all’impatto dei principi contabili nazionali, ma soprattutto internazionali, nella redazione del bilancio d’esercizio con le conseguenti implicazioni nella determinazione del reddito di impresa ai fini IRES. Pertanto, la disciplina tributaria degli strumenti finanziari detenuti nell’¬¬¬¬esercizio di imprese commerciali non può prescindere dalle rilevanti innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 38 del 2005 e dalla legge finanziaria per il 2008, recante il principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS, per i quali dal 1° gennaio 2008, ai fini fiscali, “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili” (art. 83 TUIR). Come noto, il principio di derivazione rafforzata è però mitigato dalla prevalenza delle norme del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Il procedimento di coordinamento della fiscalità reddituale dei soggetti IAS/IFRS con i principi contabili internazionali è stato quindi integrato e completato dai decreti attuativi del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 48 del 2009 e dell’8 giugno 2011. Questi ultimi decreti ministeriali sono stati emanati anche al fine di garantire che il riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS, non determini, in ogni caso, in capo al medesimo soggetto passivo d’imposta, doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti negativi. Fenomeni che potevano realizzarsi per via della prevalenza degli IAS/IFRS rispetto alle disposizioni IRES in base al principio di derivazione rafforzata, prevalenza che in un mondo tributario diviso tra la categoria degli IAS/IFRS adopter e quella delle imprese in contabilità nazionale comportava in alcune ipotesi il verificarsi dei suddetti non graditi fenomeni. In relazione agli strumenti finanziari, occorre sin da subito premettere che il coordinamento degli IAS/IFRS alle norme sul reddito di impresa non comporta sempre e comunque una equiparazione di questi soggetti a quelli che adottano i principi contabili nazionali. Ciò emerge innanzitutto in relazione alle riclassificazioni delle attività finanziarie, che, disciplinate dall’art. 4 del decreto MEF dell’8 giugno 2011 assumono rilevanza ai fini della disciplina della participation exemption, riclassificazione invece impedita ai soggetti non IAS/IFRS, per i quali la prima classificazione dello strumento finanziario nel bilancio è immutabile ai fini fiscali. Un altro aspetto di divergenza della disciplina fiscale dei soggetti IAS/IFRS adopter rispetto agli altri attiene alla qualificazione degli strumenti finanziari. Se infatti permane per gli IAS/IFRS adopter la classica distinzione tra strumenti di capitale e strumenti di debito i criteri distintivi, ai fini fiscali, non saranno più mutuati dalla contabilità, ma dall’art. 44 TUIR, come per i soggetti non IAS/IFRS adopter. Infatti l’articolo 5 del decreto del 2011 ha introdotto un’apposita norma di coordinamento, in considerazione del fatto che i criteri di definizione di uno strumento rappresentativo di capitale dello IAS 32 sono significativamente differenti da quelli individuati dal legislatore fiscale e contenuti nell’articolo 44 TUIR. Il Decreto ministeriale del 2011 disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni [lettera a), comma 2, dell’articolo 44 TUIR] e assimilati alle obbligazioni [lettera c), comma 2, dell’articolo 44 TUIR]. Tale intervento correttivo è ispirato al principio di carattere generale tendente a garantire la simmetria di trattamento fiscale tra emittente e sottoscrittore. Il secondo comma dell’art. 5 conferma quindi l’indeducibilità delle componenti negative relative a strumenti la cui remunerazione “direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari siano emessi”. La complessa materia è stato oggetto di particolare attenzione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 7 del 28 febbraio 2011 è intervenuta con i primi e importanti chiarimenti sulle regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Di recente con la circolare n. 26 del 1° agosto 2013 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta a fornire rilevanti linee guida sulla disciplina della deducibilità delle perdite su crediti in punto di sussistenza degli elementi certi e precisi, a seguito delle novità legislative intervenute, per effetto del d.l. n. n. 83 del 2012 sull’art. 101, comma 5, TUIR, anche con riferimento ai crediti cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi, in cui si richiamano le previsioni dello IAS 39 in tema di derecognition. Peraltro, la prassi dell’Agenzia delle Entrate si è rivelata anche molto utile nella circolare del 6 marzo 2013, n. 4 avente ad oggetto i chiarimenti interpretativi sul novellato regime fiscale applicabili alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti diversi dalle società quotate e dai grandi emittenti la cui disciplina è stata modificata da parte dei decreti leggi n 83 e n. 179 del 2012. Peraltro in tema di deducibilità degli interessi passivi per i cd. minibonds è stato introdotto un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dall’art. 3, comma 115, l. n. 549 del 1995 e dall’art. 109, commi 1 e 9, TUIR. In ogni caso tali chiarimenti non hanno potuto evidentemente superare una serie di limitazioni derivanti da una formulazione normativa (a dispetto delle intenzioni) poco omogenea e che lo stesso legislatore potrà colmare. In particolare con riguardo alla parte variabile della remunerazione delle obbligazioni partecipative non è chiaro se essa rientri o meno nella regola della deducibilità di cui all’art. 96 TUIR; ragioni di carattere logico-sistematico suggerirebbero sul tema un’interpretazione volta all’inapplicabilità dei limiti di deducibilità di cui all’art. 96 TUIR, poiché altrimenti l’agevolazione derivante dalla deroga all’indeducibilità di cui all’art. 109, comma 9, lett. a), TUIR risulterebbe di fatto penalizzata ed incompleta oltre che disincentivante per l’emissione di tali obbligazioni. Ritornando al piano dell’opera, il presente volume, articolato in quattordici capitoli, è stato realizzato grazie al prezioso contributo di esperti e cultori della materia tributaria operanti in particolare nei settori della fiscalità bancaria, assicurativa, fiduciaria e dell’industria delle gestioni, sensibili alle complessità della materia derivante dall’interpretazione e dall’applicazione delle norme tributarie rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’opera è completata dal trattamento riservato agli strumenti finanziari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui disciplina è fortemente influenzata non solo dalle norme interne di attuazione delle direttive comunitarie, ma anche dai fondamentali principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.File | Dimensione | Formato | |
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