Il saggio critica la possibilità di difendersi personalmente davanti al giudice amministrativo nelle ipotesi previste dall'art. 23 c.p.a., all'interno delle quali, compare la tutela nei confronti del diritto di accesso (116 c.p.a.). La difesa personale, infatti, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 23 c.p.a., può essere accettabile solo nell'ipotesi di procedimenti giurisdizionali particolarmente semplici. Non è il caso dell'art. 116 c.p.a. che disciplina il rito processuale in materia di tutela del diritto di accesso. Esso presenta, infatti, indubbi caratteri di complessità e molte zone d'ombra. L'interessato, pertanto, se non munito di competenze tecniche specifiche, necessita della presenza di un difensore per evitare Il rischio di sottovalutare le difficoltà insite nel rito speciale e di illudersi di poter fare tutto da sé, vedendo così, alla fine, ridursi l'ampiezza della tutela giurisdizionale
L'art. 116 c.p.a: la semplicità apparente
VERA PARISIO
2018-01-01
Abstract
Il saggio critica la possibilità di difendersi personalmente davanti al giudice amministrativo nelle ipotesi previste dall'art. 23 c.p.a., all'interno delle quali, compare la tutela nei confronti del diritto di accesso (116 c.p.a.). La difesa personale, infatti, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 23 c.p.a., può essere accettabile solo nell'ipotesi di procedimenti giurisdizionali particolarmente semplici. Non è il caso dell'art. 116 c.p.a. che disciplina il rito processuale in materia di tutela del diritto di accesso. Esso presenta, infatti, indubbi caratteri di complessità e molte zone d'ombra. L'interessato, pertanto, se non munito di competenze tecniche specifiche, necessita della presenza di un difensore per evitare Il rischio di sottovalutare le difficoltà insite nel rito speciale e di illudersi di poter fare tutto da sé, vedendo così, alla fine, ridursi l'ampiezza della tutela giurisdizionaleI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.