Il saggio monografico si concentra sulla figura del medico e si interroga sul significato e i contenuti dell’autonomia professionale che gli è garantita nell’esercizio dell’attività di cura. Tale autonomia trova protezione costituzionale nei principi di libertà dell’arte e della scienza ma è intrisa anche di significati ulteriori, che discendono dal suo essere strumento per la tutela della salute individuale e collettiva. In relazione all’art. 32 Cost., infatti, il medico è considerato nel diritto vivente, insieme, esponente dell’apparato organizzativo che persegue la tutela della salute come bene collettivo – longa manus dell’amministrazione sanitaria presso la quale presta servizio, o comunque esercente un servizio di pubblica necessità quando eserciti la professione in forma privata – e interlocutore necessario del singolo paziente nel perseguimento del diritto fondamentale alla salute, diritto che al suo interno si articola, a sua volta, nel principio della libertà di cura e nel diritto sociale all’erogazione di prestazioni sanitarie. La struttura oltremodo complessa del diritto alla salute si riverbera perciò sullo statuto costituzionale del medico e sul suo sviluppo legislativo, condizionandone la discrezionalità. Il medico è “servitore di due padroni”, garante sia della salute pubblica, sia della salute individuale, beni entrambi di rilievo costituzionale che tuttavia nella pratica clinica non necessariamente corrispondono e che pongono il sanitario in uno stato di contraddizione perenne e, per certi versi, unico nel panorama delle professioni liberali. Il lavoro cerca dunque di far luce sulla figura del rapporto di cura meno indagata (rispetto a quella del paziente) e tuttavia centrale, come è stato riconsciuto a più riprese nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

Libertà di cura e autonomia del medico. Profili costituzionali

Arianna Carminati
2018-01-01

Abstract

Il saggio monografico si concentra sulla figura del medico e si interroga sul significato e i contenuti dell’autonomia professionale che gli è garantita nell’esercizio dell’attività di cura. Tale autonomia trova protezione costituzionale nei principi di libertà dell’arte e della scienza ma è intrisa anche di significati ulteriori, che discendono dal suo essere strumento per la tutela della salute individuale e collettiva. In relazione all’art. 32 Cost., infatti, il medico è considerato nel diritto vivente, insieme, esponente dell’apparato organizzativo che persegue la tutela della salute come bene collettivo – longa manus dell’amministrazione sanitaria presso la quale presta servizio, o comunque esercente un servizio di pubblica necessità quando eserciti la professione in forma privata – e interlocutore necessario del singolo paziente nel perseguimento del diritto fondamentale alla salute, diritto che al suo interno si articola, a sua volta, nel principio della libertà di cura e nel diritto sociale all’erogazione di prestazioni sanitarie. La struttura oltremodo complessa del diritto alla salute si riverbera perciò sullo statuto costituzionale del medico e sul suo sviluppo legislativo, condizionandone la discrezionalità. Il medico è “servitore di due padroni”, garante sia della salute pubblica, sia della salute individuale, beni entrambi di rilievo costituzionale che tuttavia nella pratica clinica non necessariamente corrispondono e che pongono il sanitario in uno stato di contraddizione perenne e, per certi versi, unico nel panorama delle professioni liberali. Il lavoro cerca dunque di far luce sulla figura del rapporto di cura meno indagata (rispetto a quella del paziente) e tuttavia centrale, come è stato riconsciuto a più riprese nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
2018
9788866116943
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