L’art. 7 della Convenzione Unesco del 2005 per la diversità culturale affronta il tema delle misure e quindi delle condizioni che gli Stati sono tenuti ad adottare al proprio interno per favorire l’espressione libera e creativa della diversità culturale da parte degli individui presenti sul loro territorio. Questi ultimi sono rappresentati da tutte le categorie di soggetti coinvolti nei processi di tutela, creazione, diffusione ecc. della diversità culturale: in tal senso l’art. 7 indica gli “individui e i gruppi sociali” (1° co., lettera a) della Convenzione) che sono esemplificati con le donne, le persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone. Questa particolare definizione ha dato adito all’idea che la diversità culturale riceva, nella Convenzione un doppio riconoscimento in relazione alla sua dimensione legata sia all’identità «individuale» sia all’identità «collettiva» delle categorie di soggetti coinvolti. Per quanto si tratti di un’ipotesi alquanto suggestiva e altamente progressista, tuttavia, allo stato attuale non risultano dati testuali certi che le attribuiscano più di un mero valore promozionale e, pertanto, la sua osservanza appare ancorata alla volontà sovrana degli Stati di darvi effettiva attuazione nei rispettivi ordinamenti.

Artículo 7. Medidas para promover las expresiones culturales

MURA, Loredana
2016-01-01

Abstract

L’art. 7 della Convenzione Unesco del 2005 per la diversità culturale affronta il tema delle misure e quindi delle condizioni che gli Stati sono tenuti ad adottare al proprio interno per favorire l’espressione libera e creativa della diversità culturale da parte degli individui presenti sul loro territorio. Questi ultimi sono rappresentati da tutte le categorie di soggetti coinvolti nei processi di tutela, creazione, diffusione ecc. della diversità culturale: in tal senso l’art. 7 indica gli “individui e i gruppi sociali” (1° co., lettera a) della Convenzione) che sono esemplificati con le donne, le persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone. Questa particolare definizione ha dato adito all’idea che la diversità culturale riceva, nella Convenzione un doppio riconoscimento in relazione alla sua dimensione legata sia all’identità «individuale» sia all’identità «collettiva» delle categorie di soggetti coinvolti. Per quanto si tratti di un’ipotesi alquanto suggestiva e altamente progressista, tuttavia, allo stato attuale non risultano dati testuali certi che le attribuiscano più di un mero valore promozionale e, pertanto, la sua osservanza appare ancorata alla volontà sovrana degli Stati di darvi effettiva attuazione nei rispettivi ordinamenti.
2016
978 84 9879 657 5
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