È possibile affermare che l’analisi comparativa dei principali ordinamenti di democrazia classica mostra con chiarezza la presenza di un principio universalmente condiviso, in base al quale la responsabilità civile (civil liability) del giudice, quando non venga addirittura esclusa in assoluto, subisce comunque considerevoli limitazioni, sia sul piano sostanziale sia sul piano procedurale, allo scopo di garantire – in definitiva – il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Ciò discende dalla constatazione che il valido esercizio della giurisdizione sarebbe certamente compromesso qualora il giudice perdesse quella serenità e quella indipendenza (in senso lato) che sono necessarie per addivenire a una decisione giusta. Tuttavia, vi è ancora oggi una dicotomia profonda tra gli stati che giungono a coprire il titolare della funzione giurisdizionale con un vero e proprio principio di immunità da responsabilità civile e quelli che, al contrario, affermano la sua responsabilità per i danni causati nell’esercizio delle funzioni ma la limitano in misura più o meno ampia a seconda dell’ordinamento considerato. Queste due soluzioni alternative, lungi dal rappresentare mere varianti tecnico-giuridiche, tradiscono la presenza di un diverso modo di concepire il ruolo e la natura stessa dell’organo giudicante. Prova ne sia la circostanza che l’immunità giudiziale è tipica del Regno Unito e degli altri sistemi di common law mentre la formula della limitazione della responsabilità civile è generalmente diffusa negli ordinamenti di civil law, dove la figura del giudice ha caratteristiche in parte differenti e dove l’esercizio della funzione giurisdizionale ha un impatto qualitativamente diverso sull’ordinamento giuridico e, in particolare, sul sistema delle fonti. Del resto, questo dualismo è già stato riscontrato in sede dottrinale da chi collega la garanzia dell’immunità giudiziale alla figura del «giudice professionale» di matrice anglosassone, distinguendo da esso il modello del «giudice burocratico» diffuso in moltissimi ordinamenti dell’Europa continentale (V. VIGORITI, Professionalità e responsabilità del magistrato: sistemi dei paesi anglosassoni e dell’Europa continentale, in Foro Italiano, 1986, p. 451). In base al modello da ultimo citato, l’organo giudicante, per quanto circondato da notevoli garanzie di indipendenza, è pur sempre un funzionario pubblico, per ciò stesso giuridicamente responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. In Inghilterra, invece, il principio della judicial immunity, teorizzato da Lord Edward Coke nel 1607, affonda le sue radici nella dottrina della sanctity of records e nell’antica regola the King [in His Court] can do no wrong. Successivamente, la judicial immunity doctrine si è sviluppata e si è diffusa nel resto del Regno Unito e in altri sistemi di common law (soprattutto negli Stati Uniti d’America), dove ancora oggi si adatta bene a un corpo giudiziario che, dopo l’affermazione della doctrine of binding precedent, si compone di autentici «lawmakers» (L. L. JAFFÉ, English and American Judges as Lawmakers, Oxford, Oxford University Press, 1969) e che, negli Stati Uniti, assurge alla funzione di proteggere le norme costituzionali mediante il judicial review of legislation.

The Doctrine of Judicial Immunity from Civil Liability in a Comparative Perspective

FRAU, Matteo
2010-01-01

Abstract

È possibile affermare che l’analisi comparativa dei principali ordinamenti di democrazia classica mostra con chiarezza la presenza di un principio universalmente condiviso, in base al quale la responsabilità civile (civil liability) del giudice, quando non venga addirittura esclusa in assoluto, subisce comunque considerevoli limitazioni, sia sul piano sostanziale sia sul piano procedurale, allo scopo di garantire – in definitiva – il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Ciò discende dalla constatazione che il valido esercizio della giurisdizione sarebbe certamente compromesso qualora il giudice perdesse quella serenità e quella indipendenza (in senso lato) che sono necessarie per addivenire a una decisione giusta. Tuttavia, vi è ancora oggi una dicotomia profonda tra gli stati che giungono a coprire il titolare della funzione giurisdizionale con un vero e proprio principio di immunità da responsabilità civile e quelli che, al contrario, affermano la sua responsabilità per i danni causati nell’esercizio delle funzioni ma la limitano in misura più o meno ampia a seconda dell’ordinamento considerato. Queste due soluzioni alternative, lungi dal rappresentare mere varianti tecnico-giuridiche, tradiscono la presenza di un diverso modo di concepire il ruolo e la natura stessa dell’organo giudicante. Prova ne sia la circostanza che l’immunità giudiziale è tipica del Regno Unito e degli altri sistemi di common law mentre la formula della limitazione della responsabilità civile è generalmente diffusa negli ordinamenti di civil law, dove la figura del giudice ha caratteristiche in parte differenti e dove l’esercizio della funzione giurisdizionale ha un impatto qualitativamente diverso sull’ordinamento giuridico e, in particolare, sul sistema delle fonti. Del resto, questo dualismo è già stato riscontrato in sede dottrinale da chi collega la garanzia dell’immunità giudiziale alla figura del «giudice professionale» di matrice anglosassone, distinguendo da esso il modello del «giudice burocratico» diffuso in moltissimi ordinamenti dell’Europa continentale (V. VIGORITI, Professionalità e responsabilità del magistrato: sistemi dei paesi anglosassoni e dell’Europa continentale, in Foro Italiano, 1986, p. 451). In base al modello da ultimo citato, l’organo giudicante, per quanto circondato da notevoli garanzie di indipendenza, è pur sempre un funzionario pubblico, per ciò stesso giuridicamente responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. In Inghilterra, invece, il principio della judicial immunity, teorizzato da Lord Edward Coke nel 1607, affonda le sue radici nella dottrina della sanctity of records e nell’antica regola the King [in His Court] can do no wrong. Successivamente, la judicial immunity doctrine si è sviluppata e si è diffusa nel resto del Regno Unito e in altri sistemi di common law (soprattutto negli Stati Uniti d’America), dove ancora oggi si adatta bene a un corpo giudiziario che, dopo l’affermazione della doctrine of binding precedent, si compone di autentici «lawmakers» (L. L. JAFFÉ, English and American Judges as Lawmakers, Oxford, Oxford University Press, 1969) e che, negli Stati Uniti, assurge alla funzione di proteggere le norme costituzionali mediante il judicial review of legislation.
2010
9788895610115
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Frau - Judicial Immunity.pdf

gestori archivio

Tipologia: Full Text
Licenza: DRM non definito
Dimensione 134.48 kB
Formato Adobe PDF
134.48 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/46620
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact