Nell’interruzione della prescrizione tramite notifica di un atto con il quale si inizia un giudizio (o proposto nel corso del giudizio), il principio sul momento perfezionativo della notificazione di un atto processuale sembra contendersi il campo con la regola sulla recettizietà degli atti giuridici unilaterali (artt. 1334 e 1335 c.c.). Sul punto, è sorto un contrasto di giurisprudenza circa l’idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale della consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare. Muovendo da tale contrasto, si è evidenziata l’esistenza di ipotesi in cui l’interruzione della prescrizione non può compiersi mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell’ult. co. dell’art. 2943 c.c., risultando necessaria la notificazione di un atto giudiziario. Si è giunti così ad individuare, all’interno del genus «atti interruttivi della prescrizione», due species di prescrizione, quali quelle per la cui interruzione è necessaria la notifica di una domanda giudiziale ed altre che possono interrompersi sia stragiudizialmente che processualmente. Per quanto riguarda la notifica di un atto con cui si intraprende un giudizio o si propone una domanda nel corso di un giudizio (art. 2943, 1° e 2° co., c.c.), si è quindi sottolineato come essa partecipi di una natura intrinsecamente recettizia, distinguendosi, altresì, l’atto interruttivo della prescrizione per essere atto «a valenza sostanziale» o dagli effetti «prevalentemente sostanziali»
L'interruzione della prescrizione. Recettizietà e momento perfezionativo della notifica
FOLLIERI, Luigi
2016-01-01
Abstract
Nell’interruzione della prescrizione tramite notifica di un atto con il quale si inizia un giudizio (o proposto nel corso del giudizio), il principio sul momento perfezionativo della notificazione di un atto processuale sembra contendersi il campo con la regola sulla recettizietà degli atti giuridici unilaterali (artt. 1334 e 1335 c.c.). Sul punto, è sorto un contrasto di giurisprudenza circa l’idoneità ad interrompere il decorso del termine prescrizionale della consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare. Muovendo da tale contrasto, si è evidenziata l’esistenza di ipotesi in cui l’interruzione della prescrizione non può compiersi mediante un atto stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell’ult. co. dell’art. 2943 c.c., risultando necessaria la notificazione di un atto giudiziario. Si è giunti così ad individuare, all’interno del genus «atti interruttivi della prescrizione», due species di prescrizione, quali quelle per la cui interruzione è necessaria la notifica di una domanda giudiziale ed altre che possono interrompersi sia stragiudizialmente che processualmente. Per quanto riguarda la notifica di un atto con cui si intraprende un giudizio o si propone una domanda nel corso di un giudizio (art. 2943, 1° e 2° co., c.c.), si è quindi sottolineato come essa partecipi di una natura intrinsecamente recettizia, distinguendosi, altresì, l’atto interruttivo della prescrizione per essere atto «a valenza sostanziale» o dagli effetti «prevalentemente sostanziali»I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.