La “questione femminile” ovvero la condizione di diseguaglianza e di discriminazione che storicamente contraddistingue le donne rispetto agli uomini, continua a sollevare numerosi interrogativi e discussioni sotto molteplici profili quali quello etico, sociale, economico, politico ecc. ma, soprattutto, giuridico. Sotto quest’ultimo profilo, la consacrazione del principio di uguaglianza e non discriminazione ha dimostrato di produrre risultati non del tutto soddisfacenti, che lasciano un deficit difficile da colmare. Vengono pertanto in rilievo i metodi e le tecniche normative che si configurano come più adatti a sollevare le donne dalla condizione di svantaggio che da sempre contraddistingue il loro status giuridico ma che siano, anche, giuridicamente compatibili con il nostro ordinamento. Sotto questo aspetto lo scritto mette in evidenza che non esistono divieti o ostacoli di natura giuridica in ordine alla possibilità che il legislatore nazionale proceda all’adozione di misure normative idonee a superare i limiti connessi ad un’applicazione troppo rigida e formale dei principi di uguaglianza e di non discriminazione alla materia di cui si tratta. Entrambi i detti principi, infatti, rappresentano alcuni, ma certamente non gli unici, strumenti di cui un sistema delle fonti, come il nostro, può avvalersi per garantire l’efficace disciplina di un dato settore normativo: l’idea secondo la quale ogni misura che si discosti dai due principi suddetti sia illecita e, dunque, vietata costituisce, infatti, il frutto di un pregiudizio e una distorsione giuridica dovuti alle esperienze negative del passato, anziché un portato del diritto vigente. A ben guardare, tutti gli ordinamenti giuridici, compreso il nostro, prevedono l’adozione di tecniche normative che consentono di disciplinare una data materia tenendo conto delle sue particolarità: fra queste misure figurano sicuramente quelle che rientrano nella definizione di “pari opportunità” che sono dirette all’adozione di un trattamento normativo femminile più equo e sostanziale rispetto a quello riservato agli uomini, senza che ciò realizzi un contrasto o una violazione del diritto vigente.

La più recente evoluzione: la Repubblica, dalla questione femminile alle pari opportunità

MURA, Loredana
2010-01-01

Abstract

La “questione femminile” ovvero la condizione di diseguaglianza e di discriminazione che storicamente contraddistingue le donne rispetto agli uomini, continua a sollevare numerosi interrogativi e discussioni sotto molteplici profili quali quello etico, sociale, economico, politico ecc. ma, soprattutto, giuridico. Sotto quest’ultimo profilo, la consacrazione del principio di uguaglianza e non discriminazione ha dimostrato di produrre risultati non del tutto soddisfacenti, che lasciano un deficit difficile da colmare. Vengono pertanto in rilievo i metodi e le tecniche normative che si configurano come più adatti a sollevare le donne dalla condizione di svantaggio che da sempre contraddistingue il loro status giuridico ma che siano, anche, giuridicamente compatibili con il nostro ordinamento. Sotto questo aspetto lo scritto mette in evidenza che non esistono divieti o ostacoli di natura giuridica in ordine alla possibilità che il legislatore nazionale proceda all’adozione di misure normative idonee a superare i limiti connessi ad un’applicazione troppo rigida e formale dei principi di uguaglianza e di non discriminazione alla materia di cui si tratta. Entrambi i detti principi, infatti, rappresentano alcuni, ma certamente non gli unici, strumenti di cui un sistema delle fonti, come il nostro, può avvalersi per garantire l’efficace disciplina di un dato settore normativo: l’idea secondo la quale ogni misura che si discosti dai due principi suddetti sia illecita e, dunque, vietata costituisce, infatti, il frutto di un pregiudizio e una distorsione giuridica dovuti alle esperienze negative del passato, anziché un portato del diritto vigente. A ben guardare, tutti gli ordinamenti giuridici, compreso il nostro, prevedono l’adozione di tecniche normative che consentono di disciplinare una data materia tenendo conto delle sue particolarità: fra queste misure figurano sicuramente quelle che rientrano nella definizione di “pari opportunità” che sono dirette all’adozione di un trattamento normativo femminile più equo e sostanziale rispetto a quello riservato agli uomini, senza che ciò realizzi un contrasto o una violazione del diritto vigente.
2010
9788863010312
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