Lo scritto individua la natura giuridica dell’accordo che, in sede di trattative precontrattuali, mira a vincolare le parti non già alla stipulazione del futuro contratto, ma a non recedere dalle trattative stesse, imponendone la prosecuzione. Secondo parte della dottrina, un accordo di tal genere costituirebbe una sorta di negozio «preparatorio» sufficiente, se violato, a giustificare il risarcimento dei danni, nei limiti dell’interesse negativo. Il prezzo da pagare per pervenire a questa conclusione, tuttavia, non appare sistematicamente accettabile, visto che riuscirebbe incomprensibile la limitazione del risarcimento all’interesse negativo quando, una volta accertata l’esistenza di un vincolo derivante da un contratto già perfezionato, non sussisterebbero ostacoli per ricondurre la sua violazione ad un ordinario inadempimento. Una più attenta disamina dell’evoluzione storica dei rapporti tra responsabilità precontrattuale e illegittimo recesso dalle trattative consente di rilevare che la tesi in esame rappresenta il coerente approdo di una posizione contraria all’impiego dell’art. 1337 c.c. per sanzionare l’ingiustificata interruzione delle trattative, sicché è sufficiente confutare quest’ultima posizione per ricondurre l’accordo in esame ad un negozio avente effetti esclusivamente procedimentali, diretto a garantire la progressiva formazione della conformità tra proposta e accettazione, necessaria per il perfezionamento del contratto.
Vincoli preparatori e contratto avente per oggetto l’obbligazione di non interrompere le trattative
ADDIS, Fabio
2009-01-01
Abstract
Lo scritto individua la natura giuridica dell’accordo che, in sede di trattative precontrattuali, mira a vincolare le parti non già alla stipulazione del futuro contratto, ma a non recedere dalle trattative stesse, imponendone la prosecuzione. Secondo parte della dottrina, un accordo di tal genere costituirebbe una sorta di negozio «preparatorio» sufficiente, se violato, a giustificare il risarcimento dei danni, nei limiti dell’interesse negativo. Il prezzo da pagare per pervenire a questa conclusione, tuttavia, non appare sistematicamente accettabile, visto che riuscirebbe incomprensibile la limitazione del risarcimento all’interesse negativo quando, una volta accertata l’esistenza di un vincolo derivante da un contratto già perfezionato, non sussisterebbero ostacoli per ricondurre la sua violazione ad un ordinario inadempimento. Una più attenta disamina dell’evoluzione storica dei rapporti tra responsabilità precontrattuale e illegittimo recesso dalle trattative consente di rilevare che la tesi in esame rappresenta il coerente approdo di una posizione contraria all’impiego dell’art. 1337 c.c. per sanzionare l’ingiustificata interruzione delle trattative, sicché è sufficiente confutare quest’ultima posizione per ricondurre l’accordo in esame ad un negozio avente effetti esclusivamente procedimentali, diretto a garantire la progressiva formazione della conformità tra proposta e accettazione, necessaria per il perfezionamento del contratto.File | Dimensione | Formato | |
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