Nell’ambito di un incontro su “Le figure giuridiche dell’Altro”, il lavoro si propone di contribuire a rimettere in discussione presupposti ed effetti che, pur nella varietà delle sue formulazioni e dei loro possibili usi, spesso connotano la contrapposizione fra “noi” e “gli altri” e, in particolare, di contribuire a contestare presupposti ed effetti della contrapposizione quando “gli altri” sta ad indicare coloro che, migranti, appartengono a una cultura differente da quella dei cittadini del paese in cui sono andati a vivere e a lavorare e “noi”, invece, i cittadini delle democrazie costituzionali dei paesi che, negli ultimi venticinque anni sono (stati) meta di consistenti flussi migratori. Se preso sul serio, infatti, il costituzionalismo che informa le democrazie e l’ordinamento giuridico dei paesi meta dei flussi migratori del dopo guerra fredda non solo non giustifica ma non dovrebbe neppure ammettere la liceità e la legittimità di una linea di demarcazione e discriminazione fra coloro che si riconosce (“noi”, i cittadini) e coloro che invece si contesta (“gli altri”, gli stranieri migranti) possano essere titolari dei diritti enunciati nelle carte costituzionali del diritto interno e in una pluralità di patti e convenzioni regionali e internazionali. Non ne dovrebbe neppure ammettere la liceità e la legittimità perché, citando il titolo di un volume di Enzo Bianchi, in una democrazia costituzionale che fa dell’attuazione e della tutela dei diritti fondamentali il proprio tratto distintivo, «l’altro siamo noi». Prima però di indicare le “buone ragioni” che consentono di affermare che in una democrazia costituzionale «l’altro siamo noi» (§ 3), nelle pagine che seguono si propone una ricognizione di alcuni degli argomenti che, in generale, giustificano l’affermazione del carattere non solo problematico ma anche e forse soprattutto insidioso della contrapposizione fra “noi” e “gli altri” (§ 1), e, in particolare, si segnalano alcuni degli argomenti che giustificano questa affermazione quando la contrapposizione, oggi, è utilizzata nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali per (ri)mettere in discussione l’universalismo dei diritti fondamentali e per (ri)definire l’insieme dei soggetti che (non) possono esserne considerati titolari (§ 2).

Diritti dei cittadini e diritti dei migranti nelle democrazie costituzionali

MAZZARESE, Tecla Lucia Pia
2013-01-01

Abstract

Nell’ambito di un incontro su “Le figure giuridiche dell’Altro”, il lavoro si propone di contribuire a rimettere in discussione presupposti ed effetti che, pur nella varietà delle sue formulazioni e dei loro possibili usi, spesso connotano la contrapposizione fra “noi” e “gli altri” e, in particolare, di contribuire a contestare presupposti ed effetti della contrapposizione quando “gli altri” sta ad indicare coloro che, migranti, appartengono a una cultura differente da quella dei cittadini del paese in cui sono andati a vivere e a lavorare e “noi”, invece, i cittadini delle democrazie costituzionali dei paesi che, negli ultimi venticinque anni sono (stati) meta di consistenti flussi migratori. Se preso sul serio, infatti, il costituzionalismo che informa le democrazie e l’ordinamento giuridico dei paesi meta dei flussi migratori del dopo guerra fredda non solo non giustifica ma non dovrebbe neppure ammettere la liceità e la legittimità di una linea di demarcazione e discriminazione fra coloro che si riconosce (“noi”, i cittadini) e coloro che invece si contesta (“gli altri”, gli stranieri migranti) possano essere titolari dei diritti enunciati nelle carte costituzionali del diritto interno e in una pluralità di patti e convenzioni regionali e internazionali. Non ne dovrebbe neppure ammettere la liceità e la legittimità perché, citando il titolo di un volume di Enzo Bianchi, in una democrazia costituzionale che fa dell’attuazione e della tutela dei diritti fondamentali il proprio tratto distintivo, «l’altro siamo noi». Prima però di indicare le “buone ragioni” che consentono di affermare che in una democrazia costituzionale «l’altro siamo noi» (§ 3), nelle pagine che seguono si propone una ricognizione di alcuni degli argomenti che, in generale, giustificano l’affermazione del carattere non solo problematico ma anche e forse soprattutto insidioso della contrapposizione fra “noi” e “gli altri” (§ 1), e, in particolare, si segnalano alcuni degli argomenti che giustificano questa affermazione quando la contrapposizione, oggi, è utilizzata nelle società multiculturali delle democrazie costituzionali per (ri)mettere in discussione l’universalismo dei diritti fondamentali e per (ri)definire l’insieme dei soggetti che (non) possono esserne considerati titolari (§ 2).
2013
9788849837643
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