La dottrina italiana ad oggi non ha dedicato un vero studio monografico al mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, la cui definitiva consacrazione a figura di parte generale del contratto nel nostro ordinamento è merito dell'art. 1461 c.c. Alla lamentata carenza conferisce ancora maggior spicco la prassi giurisprudenziale, varia e cospicua, sviluppatasi intorno alla figura. L'indagine indica la necessità di seguire un percorso insieme sincronico e diacronico, nel quale la tradizione formatasi sul codice civile del '65 era già consapevole, almeno nella sua fase più matura, del «modello tedesco» costituito dal § 321 BGB, al quale un consistente settore della dottrina contemporanea non a caso ritiene sia ispirato l'art. 1461 c.c. Una passiva sovrapposizione esterofila rischia tuttavia di compromettere la piena comprensione dell'originalità delle scelte compiute dal legislatore italiano. Per altro verso, oggi la lettura sistematica del dato positivo sarebbe incompleta se, stretta nei confini di un'ottica meramente municipale, non desse conto del fatto che nel nostro ordinamento, rispetto al mutamento delle condizioni patrimoniali, vigono due ipotesi normative, sostanzialmente analoghe, ma che si collocano su piani di competenza disciplinare autonomi e distinti, segnatamente per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione. L'art. 71 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili (CISG) non solo corrisponde agevolmente all'istituto della sospensione dell'esecuzione della prestazione in forza di mutationes nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, ma, in più, offre soluzioni disciplinari per l'innanzi dall'art. 1461 c.c. affidate, per la non chiara formulazione del testo normativo, ad una certa intraprendenza del diritto pretorio. Tanto vale soprattutto per uno dei profili più «nebulosi» dell'istituto, il momento di insorgenza del mutamento, che rappresenta anche l'oggetto specifico dell'indagine. Viene qui in giuoco, nei suoi molteplici atteggiamenti, l'erronea valutazione di uno stato patrimoniale in «dissesto», della quale si tratta di stabilire se e a quali condizioni possa comportare l'applicabilità del mezzo di tutela sospensivo. L'indagine approda alla conclusione che la nozione positivamente ricevuta di «mutamento nelle condizioni patrimoniali» va riformulata perché inidonea a esprimere la reale portata del trattamento positivo, che prescinde da questa connotazione ontologica del «divenire» delle condizioni patrimoniali, quale fatto nuovo e sopravvenuto nella realtà fenomenologica successiva alla conclusione del contratto. Un appagante esito ricostruttivo giustifica dunque l'enucleazione della categoria concettuale della «manifestazione dello stato di dissesto», che si propone esclusivamente nella dimensione gnoseologica della oggettiva possibilità sottoposta al controllo offerto dall'usuale criterio dell'ordinaria diligenza di prendere cognizione delle reali condizioni patrimoniali della controparte al momento della conclusione del contratto.

Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

ADDIS, Fabio
2013-01-01

Abstract

La dottrina italiana ad oggi non ha dedicato un vero studio monografico al mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, la cui definitiva consacrazione a figura di parte generale del contratto nel nostro ordinamento è merito dell'art. 1461 c.c. Alla lamentata carenza conferisce ancora maggior spicco la prassi giurisprudenziale, varia e cospicua, sviluppatasi intorno alla figura. L'indagine indica la necessità di seguire un percorso insieme sincronico e diacronico, nel quale la tradizione formatasi sul codice civile del '65 era già consapevole, almeno nella sua fase più matura, del «modello tedesco» costituito dal § 321 BGB, al quale un consistente settore della dottrina contemporanea non a caso ritiene sia ispirato l'art. 1461 c.c. Una passiva sovrapposizione esterofila rischia tuttavia di compromettere la piena comprensione dell'originalità delle scelte compiute dal legislatore italiano. Per altro verso, oggi la lettura sistematica del dato positivo sarebbe incompleta se, stretta nei confini di un'ottica meramente municipale, non desse conto del fatto che nel nostro ordinamento, rispetto al mutamento delle condizioni patrimoniali, vigono due ipotesi normative, sostanzialmente analoghe, ma che si collocano su piani di competenza disciplinare autonomi e distinti, segnatamente per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione. L'art. 71 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili (CISG) non solo corrisponde agevolmente all'istituto della sospensione dell'esecuzione della prestazione in forza di mutationes nelle condizioni patrimoniali dei contraenti, ma, in più, offre soluzioni disciplinari per l'innanzi dall'art. 1461 c.c. affidate, per la non chiara formulazione del testo normativo, ad una certa intraprendenza del diritto pretorio. Tanto vale soprattutto per uno dei profili più «nebulosi» dell'istituto, il momento di insorgenza del mutamento, che rappresenta anche l'oggetto specifico dell'indagine. Viene qui in giuoco, nei suoi molteplici atteggiamenti, l'erronea valutazione di uno stato patrimoniale in «dissesto», della quale si tratta di stabilire se e a quali condizioni possa comportare l'applicabilità del mezzo di tutela sospensivo. L'indagine approda alla conclusione che la nozione positivamente ricevuta di «mutamento nelle condizioni patrimoniali» va riformulata perché inidonea a esprimere la reale portata del trattamento positivo, che prescinde da questa connotazione ontologica del «divenire» delle condizioni patrimoniali, quale fatto nuovo e sopravvenuto nella realtà fenomenologica successiva alla conclusione del contratto. Un appagante esito ricostruttivo giustifica dunque l'enucleazione della categoria concettuale della «manifestazione dello stato di dissesto», che si propone esclusivamente nella dimensione gnoseologica della oggettiva possibilità sottoposta al controllo offerto dall'usuale criterio dell'ordinaria diligenza di prendere cognizione delle reali condizioni patrimoniali della controparte al momento della conclusione del contratto.
2013
88-14-18142-X
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Addis F., Il mutamento nelle condizioni, Milano, 2013.pdf

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Descrizione: Addis F., Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali, 2013
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