Il presente contributo intende riproporre il dibattito concernente la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale. L’impulso al ripensamento della nozione e delle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale è partito dalla riconosciuta inviolabilità di taluni valori inerenti alla persona e non aventi carattere economico, e ha incontrato l’art. 2059 c.c. Il quale certamente accoglie tali valori, dato il loro rango; ma non per questo deve rappresentare uno sbarramento insuperabile per altri interessi, qualora a volerli esaltare sia la volontà comune delle parti adeguatamente interpretata e ponderata con cautela dall’ordinamento giuridico. La tesi qui sostenuta è che in assenza di un rapporto pregresso la serietà dell’interesse leso è affidata (oltre che alla legge penale e a quella ordinaria) alla Costituzione, e il bilanciamento tra solidarietà e tolleranza è attuato grazie all’indagine sulla gravità dell’offesa. In presenza di un contratto, invece, la serietà dell’interesse leso corrisponde all’identificazione di una causa individuale attuativa di programma negoziale condiviso dalle parti, meritevole di tutela; mentre il bilanciamento delle ragioni contrapposte del debitore (ad adempiere nei limiti della diligenza e della buona fede) e del creditore (a veder soddisfatto l’interesse dedotto in obligatione) è affidato ai criteri della causalità, della prevedibilità e dell’importanza dell’inadempimento. Senza per questo dover temere richieste risarcitorie pretestuose
Nozione unitaria di danno non patrimoniale e autonomia negoziale
AMATO, Cristina
2009-01-01
Abstract
Il presente contributo intende riproporre il dibattito concernente la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale. L’impulso al ripensamento della nozione e delle condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale è partito dalla riconosciuta inviolabilità di taluni valori inerenti alla persona e non aventi carattere economico, e ha incontrato l’art. 2059 c.c. Il quale certamente accoglie tali valori, dato il loro rango; ma non per questo deve rappresentare uno sbarramento insuperabile per altri interessi, qualora a volerli esaltare sia la volontà comune delle parti adeguatamente interpretata e ponderata con cautela dall’ordinamento giuridico. La tesi qui sostenuta è che in assenza di un rapporto pregresso la serietà dell’interesse leso è affidata (oltre che alla legge penale e a quella ordinaria) alla Costituzione, e il bilanciamento tra solidarietà e tolleranza è attuato grazie all’indagine sulla gravità dell’offesa. In presenza di un contratto, invece, la serietà dell’interesse leso corrisponde all’identificazione di una causa individuale attuativa di programma negoziale condiviso dalle parti, meritevole di tutela; mentre il bilanciamento delle ragioni contrapposte del debitore (ad adempiere nei limiti della diligenza e della buona fede) e del creditore (a veder soddisfatto l’interesse dedotto in obligatione) è affidato ai criteri della causalità, della prevedibilità e dell’importanza dell’inadempimento. Senza per questo dover temere richieste risarcitorie pretestuoseFile | Dimensione | Formato | |
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