Non sono poche le sentenze della Corte costituzionale che si sono “affastellate” sul tema della forma di governo regionale, in particolare nella sua “versione” standard (elezione diretta del Presidente della Giunta, conseguente clausola del simul/simul). Il legislatore costituzionale ha - per la prima volta - positivizzato il concetto di forma di governo e - con esso - ha iper-razionalizzato le sue modalità di funzionamento (sempre per l’ipotesi di elezione diretta). La Corte ha preso atto dello spazio ristretto che il legislatore costituzionale ha lasciato agli spontanei equilibri (o disequilibri) della politica. L'intentio legislatoris era di ridurre l'incertezza, l'indeterminatezza e l'instabilità lasciate al libero gioco delle parti politiche. La Corte costituzionale, attraverso la sua giurisprudenza, l'ha preservata da interpretazioni elusive, rispettose della forma ma non della sostanza del disposto costituzionale. È stata censurata l’eccessiva rigidità interpretativa del Giudice costituzionale che, in definitiva, avrebbe sottratto spazio alla residua autonomia regionale in materia di forma di governo. In realtà, sembra che le pronunce della Corte siano più che “a rime obbligate”. Ciò, da un lato, in quanto i meccanismi di razionalizzazione positivizzati sono davvero a “gangli serrati”, sicché la Corte difficilmente potrebbe attenuarli; dall’altro lato, la Corte, come ogni interprete, dati determinati disposti normativi non può che seguire il canone della ragionevolezza che – inevitabilmente – segna il percorso ermeneutico. Le pronunce della Corte costituzionale prese in esame, salva una precisazione di ordine “nominalistico” che fa da sfondo alla sostanza del tema, individuano e definiscono gli elementi qualificanti della forma di governo e ne tracciano i confini. In particolare, sono raggruppabili nelle seguenti partizioni tematiche: 1) interpretazione della nozione di “elezione diretta” del presidente; 2) definizione della natura dei rapporti tra consiglio e giunta; 3) sistema delle fonti regionali; 4) definizione dei confini tra la materia elettorale e quella della forma di governo.
La Corte costituzionale difende (e non interpreta) le disposizioni costituzionali in tema di elezione diretta del Presidente della Regione
MACCABIANI, Nadia
2008-01-01
Abstract
Non sono poche le sentenze della Corte costituzionale che si sono “affastellate” sul tema della forma di governo regionale, in particolare nella sua “versione” standard (elezione diretta del Presidente della Giunta, conseguente clausola del simul/simul). Il legislatore costituzionale ha - per la prima volta - positivizzato il concetto di forma di governo e - con esso - ha iper-razionalizzato le sue modalità di funzionamento (sempre per l’ipotesi di elezione diretta). La Corte ha preso atto dello spazio ristretto che il legislatore costituzionale ha lasciato agli spontanei equilibri (o disequilibri) della politica. L'intentio legislatoris era di ridurre l'incertezza, l'indeterminatezza e l'instabilità lasciate al libero gioco delle parti politiche. La Corte costituzionale, attraverso la sua giurisprudenza, l'ha preservata da interpretazioni elusive, rispettose della forma ma non della sostanza del disposto costituzionale. È stata censurata l’eccessiva rigidità interpretativa del Giudice costituzionale che, in definitiva, avrebbe sottratto spazio alla residua autonomia regionale in materia di forma di governo. In realtà, sembra che le pronunce della Corte siano più che “a rime obbligate”. Ciò, da un lato, in quanto i meccanismi di razionalizzazione positivizzati sono davvero a “gangli serrati”, sicché la Corte difficilmente potrebbe attenuarli; dall’altro lato, la Corte, come ogni interprete, dati determinati disposti normativi non può che seguire il canone della ragionevolezza che – inevitabilmente – segna il percorso ermeneutico. Le pronunce della Corte costituzionale prese in esame, salva una precisazione di ordine “nominalistico” che fa da sfondo alla sostanza del tema, individuano e definiscono gli elementi qualificanti della forma di governo e ne tracciano i confini. In particolare, sono raggruppabili nelle seguenti partizioni tematiche: 1) interpretazione della nozione di “elezione diretta” del presidente; 2) definizione della natura dei rapporti tra consiglio e giunta; 3) sistema delle fonti regionali; 4) definizione dei confini tra la materia elettorale e quella della forma di governo.File | Dimensione | Formato | |
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