Il volume indaga struttura e trattamento della manifestazione oppositiva che il debitore rivolga ingiustificatamente nei confronti della doverosità o delle modalità del rapporto giuridico. Lo studio muove dai dati ricavabili dalla prassi giurisprudenziale – per lo più inedita – e delle esperienze giuridiche straniere maggiormente rilevanti per la figura in esame e perviene a riconoscere al rifiuto dell’adempimento una necessaria funzione partecipativa che porta ad escludere l’utilità in questa materia del paradigma concettuale del «fatto concludente». L’inquadramento concettuale del rifiuto è inscritto nell’alternativa tra attuale violazione del rapporto e pericolo d’inadempimento sicché la confutazione delle obiezioni tradizionalmente sollevate nei confronti dell’ammissibilità di un inadempimento «anticipato» e la rilettura in termini funzionali dell’inesigibilità della prestazione rappresentano passaggi argomentativi necessari per conferire adeguato fondamento all’interpretazione sistematica degli artt. 1219, 2° co., n. 2, c.c. e 72, ult. co., Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), dalla quale si deduce che il rifiuto anticipato dell’adempimento esprime un’attuale lesione del rapporto obbligatorio, considerata dal legislatore sufficiente per affermare l’immediata responsabilità del suo autore. La norma codicistica lascia intendere che l’automatica caduta in mora del debitore deriva dal carattere ingiustificato della manifestazione oppositiva e dalla contrarietà al vincolo obbligatorio da essa desumibile. A tal stregua, la sollecitazione all’adempimento può anche concretamente mancare in ragione del carattere ancora inesigibile della prestazione contestata, senza che tale rilievo alteri sensibilmente l’operatività della previsione normativa, che assicura un trattamento uniforme alla manifestazione dell’intenzione di non adempiere, permettendo al creditore l’immediata attivazione dei rimedi previsti contro ogni altra forma di inattuazione del rapporto, in piena coerenza con quanto, più recentemente, il legislatore internazionale e i progetti di codificazione civile europea hanno espressamente ribadito, ammettendo la risolubilità anticipata del contratto a fronte di ogni ipotesi di «certezza» del futuro inadempimento.

Il rifiuto anticipato dell'adempimento

VENTURELLI, Alberto
2013-01-01

Abstract

Il volume indaga struttura e trattamento della manifestazione oppositiva che il debitore rivolga ingiustificatamente nei confronti della doverosità o delle modalità del rapporto giuridico. Lo studio muove dai dati ricavabili dalla prassi giurisprudenziale – per lo più inedita – e delle esperienze giuridiche straniere maggiormente rilevanti per la figura in esame e perviene a riconoscere al rifiuto dell’adempimento una necessaria funzione partecipativa che porta ad escludere l’utilità in questa materia del paradigma concettuale del «fatto concludente». L’inquadramento concettuale del rifiuto è inscritto nell’alternativa tra attuale violazione del rapporto e pericolo d’inadempimento sicché la confutazione delle obiezioni tradizionalmente sollevate nei confronti dell’ammissibilità di un inadempimento «anticipato» e la rilettura in termini funzionali dell’inesigibilità della prestazione rappresentano passaggi argomentativi necessari per conferire adeguato fondamento all’interpretazione sistematica degli artt. 1219, 2° co., n. 2, c.c. e 72, ult. co., Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG), dalla quale si deduce che il rifiuto anticipato dell’adempimento esprime un’attuale lesione del rapporto obbligatorio, considerata dal legislatore sufficiente per affermare l’immediata responsabilità del suo autore. La norma codicistica lascia intendere che l’automatica caduta in mora del debitore deriva dal carattere ingiustificato della manifestazione oppositiva e dalla contrarietà al vincolo obbligatorio da essa desumibile. A tal stregua, la sollecitazione all’adempimento può anche concretamente mancare in ragione del carattere ancora inesigibile della prestazione contestata, senza che tale rilievo alteri sensibilmente l’operatività della previsione normativa, che assicura un trattamento uniforme alla manifestazione dell’intenzione di non adempiere, permettendo al creditore l’immediata attivazione dei rimedi previsti contro ogni altra forma di inattuazione del rapporto, in piena coerenza con quanto, più recentemente, il legislatore internazionale e i progetti di codificazione civile europea hanno espressamente ribadito, ammettendo la risolubilità anticipata del contratto a fronte di ogni ipotesi di «certezza» del futuro inadempimento.
2013
8814182256
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