All’esigenza diffusa di proteggere il soggetto che ha effettuato scelte incidenti in modo negativo sulla sua sfera giuridica, personale o patrimoniale, confidando in alcuni comportamenti, o dichiarazioni, o nella sola qualità professionale dell’interlocutore, gli ordinamenti europei rispondono in modo diverso: il principio dell’affidamento è, da molte parti, in cerca della sua natura, extracontrattuale o di fonte autonoma di obbligazione. Ed è in cerca soprattutto di una definizione. Le riflessioni che seguono hanno il solo scopo di tratteggiare rapidamente gli aspetti più significativi della tutela dell’affidamento, ossia le difficoltà applicative del principio e le incertezze nella disciplina dell’istituto, soprattutto sotto il profilo della definizione della sua natura e delle conseguenze risarcitorie. In particolare, si vuole dimostrare che la tutela dell’affidamento quale fonte autonoma di obbligazione si rivela un’urgenza maggiormente giustificabile nei sistemi in cui persiste – per ragioni storiche - una forte atrofia della teoria della responsabilità contrattuale (common law) oppure una forte atrofia di quella extracontrattuale (sistema tedesco). In ordinamenti come il nostro in cui il sistema ‘aperto’ delle fonti (art. 1173 c.c.) lascia spazio anche ad altri fatti idonei a produrre obbligazioni, il principio della tutela dell’affidamento si appoggia a regole di condotta che a loro volta trovano specificazione in precisi dati normativi, oppure in norme di matrice costituzionale (diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione), la cui tutela viene assicurata in funzione della natura dell’interesse leso a seguito della violazione di tali regole di condotta e in virtù di un giudizio di comparazione che valga a definire la legittimità, o l’incolpevolezza, dell’affidamento. In questa prospettiva, allora, non è l’affidamento mal riposto in sè la fonte dell’obbligazione risarcitoria, come invece avviene nei sistemi di common law; ma la violazione della regola di condotta posta a presidio dell’interesse che l’ordinamento intende proteggere. In altri termini, forse la questione più importante sollevata – e non ancora risolta – non riguarda la natura di tale responsabilità – contrattuale, extracontrattuale o tertium genus; piuttosto, il problema essenziale resta quello della qualificazione e quantificazione del danno procurato al titolare dell’interesse che si vuole tutelare.

Frammenti di un discorso sulla responsabilità da affidamento,

AMATO, Cristina
2008-01-01

Abstract

All’esigenza diffusa di proteggere il soggetto che ha effettuato scelte incidenti in modo negativo sulla sua sfera giuridica, personale o patrimoniale, confidando in alcuni comportamenti, o dichiarazioni, o nella sola qualità professionale dell’interlocutore, gli ordinamenti europei rispondono in modo diverso: il principio dell’affidamento è, da molte parti, in cerca della sua natura, extracontrattuale o di fonte autonoma di obbligazione. Ed è in cerca soprattutto di una definizione. Le riflessioni che seguono hanno il solo scopo di tratteggiare rapidamente gli aspetti più significativi della tutela dell’affidamento, ossia le difficoltà applicative del principio e le incertezze nella disciplina dell’istituto, soprattutto sotto il profilo della definizione della sua natura e delle conseguenze risarcitorie. In particolare, si vuole dimostrare che la tutela dell’affidamento quale fonte autonoma di obbligazione si rivela un’urgenza maggiormente giustificabile nei sistemi in cui persiste – per ragioni storiche - una forte atrofia della teoria della responsabilità contrattuale (common law) oppure una forte atrofia di quella extracontrattuale (sistema tedesco). In ordinamenti come il nostro in cui il sistema ‘aperto’ delle fonti (art. 1173 c.c.) lascia spazio anche ad altri fatti idonei a produrre obbligazioni, il principio della tutela dell’affidamento si appoggia a regole di condotta che a loro volta trovano specificazione in precisi dati normativi, oppure in norme di matrice costituzionale (diritto alla salute, diritto all’autodeterminazione), la cui tutela viene assicurata in funzione della natura dell’interesse leso a seguito della violazione di tali regole di condotta e in virtù di un giudizio di comparazione che valga a definire la legittimità, o l’incolpevolezza, dell’affidamento. In questa prospettiva, allora, non è l’affidamento mal riposto in sè la fonte dell’obbligazione risarcitoria, come invece avviene nei sistemi di common law; ma la violazione della regola di condotta posta a presidio dell’interesse che l’ordinamento intende proteggere. In altri termini, forse la questione più importante sollevata – e non ancora risolta – non riguarda la natura di tale responsabilità – contrattuale, extracontrattuale o tertium genus; piuttosto, il problema essenziale resta quello della qualificazione e quantificazione del danno procurato al titolare dell’interesse che si vuole tutelare.
2008
8814141452
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