Il contratto di lavoro si conferma terreno elettivo di indagine per le ricadute dello statuto del nuovo danno non patrimoniale. Nel saggio si è cercato di mettere in luce che il rigore teorico delle Sezioni Unite della Cassazione del 2006 va declinato, nel rapporto di lavoro, con alcuni accorgimenti, stante la specialità della disciplina lavoristica rispetto al diritto privato come risulta evidente nel nuovo diritto antidiscriminatorio. Il tema del danno alla professionalità (bene giuridico che attiene alla dignità dell’individuo) è solo una di quelle che potremmo definire “nuove forme” di aggressione alla persona, seppur sintomatica dell’evoluzione, e delle ricadute, dell’organizzazione del lavoro sull’integrità fisica e morale del prestatore. A fronte delle ritrosie della giurisprudenza alla condanna ad un fare ritenuto infungibile (reintegrazione nelle mansioni di origine) che mina l’effettività della tutela contrattuale, il risarcimento del danno riveste un ruolo fondamentale per dare voce e ristoro alla pretesa di giustizia del lavoratore. Inoltre, il risarcimento assume anche la veste di “sanzione” per colpire i comportamenti più odiosi, quali quelli di matrice discriminatoria. Ciò comporta la necessità di abbandonare l’ostracismo verso questa tecnica di tutela che, pur non potendo sostituirsi a quella preventiva che resta il prius e che trova il suo fondamento nell’art. 2087 c.c., si sta rivelando lo strumento privilegiato scelto dal lavoratore per l’accesso alla giustiziabilità dei beni giuridici tutelati dalla Carta costituzionale e lesi nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Il danno esistenziale e il rapporto di lavoro: la portata della decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2006
MALZANI, Francesca
2007-01-01
Abstract
Il contratto di lavoro si conferma terreno elettivo di indagine per le ricadute dello statuto del nuovo danno non patrimoniale. Nel saggio si è cercato di mettere in luce che il rigore teorico delle Sezioni Unite della Cassazione del 2006 va declinato, nel rapporto di lavoro, con alcuni accorgimenti, stante la specialità della disciplina lavoristica rispetto al diritto privato come risulta evidente nel nuovo diritto antidiscriminatorio. Il tema del danno alla professionalità (bene giuridico che attiene alla dignità dell’individuo) è solo una di quelle che potremmo definire “nuove forme” di aggressione alla persona, seppur sintomatica dell’evoluzione, e delle ricadute, dell’organizzazione del lavoro sull’integrità fisica e morale del prestatore. A fronte delle ritrosie della giurisprudenza alla condanna ad un fare ritenuto infungibile (reintegrazione nelle mansioni di origine) che mina l’effettività della tutela contrattuale, il risarcimento del danno riveste un ruolo fondamentale per dare voce e ristoro alla pretesa di giustizia del lavoratore. Inoltre, il risarcimento assume anche la veste di “sanzione” per colpire i comportamenti più odiosi, quali quelli di matrice discriminatoria. Ciò comporta la necessità di abbandonare l’ostracismo verso questa tecnica di tutela che, pur non potendo sostituirsi a quella preventiva che resta il prius e che trova il suo fondamento nell’art. 2087 c.c., si sta rivelando lo strumento privilegiato scelto dal lavoratore per l’accesso alla giustiziabilità dei beni giuridici tutelati dalla Carta costituzionale e lesi nello svolgimento del rapporto di lavoro.File | Dimensione | Formato | |
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