Il concetto di prevenzione è sostanzialmente mutato negli ultimi decenni, di pari passo con il mutare dei modi della produzione e dell’organizzazione del lavoro. L’idea che si sta affermando – che declina perfettamente il bilanciamento raggiunto tra le prescrizioni degli art. 32 e 41 della Costituzione – è quella di una nozione lata di salute (e, di conseguenza, di ambiente di lavoro) che coniuga in sé diversi profili: oltre al diritto a non essere esposti a lavorazioni insalubri e pericolose o a ritmi di lavoro eccessivi, anche quello a non essere mortificati nella propria dignità personale e professionale (e qui il rimando è all’art. 2 della Carta), nonché a non essere oggetto di molestie o di discriminazioni. Solo accogliendo una lettura a 360° dei profili citati si può cogliere l’essenza del concetto di “benessere lavorativo”. Prendendo le mosse da tali spunti, si può affermare che in relazione a quanto detto si è delineato un nuovo concetto di rischio (e, di riflesso, un nuovo concetto di valutazione del rischio) che tiene conto dell’incidenza sulla salute dei lavoratori di fattori derivanti dall’organizzazione del lavoro. Nel saggio si sostiene che alla necessità di un corretto riconoscimento dei nuovi fattori di rischio (o dei nuovi effetti nocivi dell’organizzazione) fa da pendant non solo la compressione della sfera decisionale del datore di lavoro (attraverso la proceduralizzazione degli obblighi prevenzionistici) ma anche l’estensione dell’obbligo prevenzionistico, poiché il garante della sicurezza è tenuto a fare i conti con la stima e la rimozione/riduzione di fattori di rischio in evoluzione (ad es. lo stress lavoro correlato). Da un lato, quindi, va ricostruita una responsabilità datoriale che non deve essere di tipo oggettivo e, dall’altro, si deve garantire la piena tutela del lavoratore. L’equilibrio tra questi profili emerge, in sede giudiziale, nei più recenti orientamenti in tema di prova del danno e del nesso causale tra inadempimento del datore di lavoro e lesione riportata dal lavoratore alla sfera psicofisica. L’abbandono di una concezione eventistica del danno comporta un onere di allegazione e prova più gravoso per il lavoratore, ma funzionale alla sopravvivenza di un sistema di responsabilità civile con sempre più scarse risorse da redistribuire.

Ambiente di lavoro e nuovi rischi per la salute: non solo mobbing

MALZANI, Francesca
2007-01-01

Abstract

Il concetto di prevenzione è sostanzialmente mutato negli ultimi decenni, di pari passo con il mutare dei modi della produzione e dell’organizzazione del lavoro. L’idea che si sta affermando – che declina perfettamente il bilanciamento raggiunto tra le prescrizioni degli art. 32 e 41 della Costituzione – è quella di una nozione lata di salute (e, di conseguenza, di ambiente di lavoro) che coniuga in sé diversi profili: oltre al diritto a non essere esposti a lavorazioni insalubri e pericolose o a ritmi di lavoro eccessivi, anche quello a non essere mortificati nella propria dignità personale e professionale (e qui il rimando è all’art. 2 della Carta), nonché a non essere oggetto di molestie o di discriminazioni. Solo accogliendo una lettura a 360° dei profili citati si può cogliere l’essenza del concetto di “benessere lavorativo”. Prendendo le mosse da tali spunti, si può affermare che in relazione a quanto detto si è delineato un nuovo concetto di rischio (e, di riflesso, un nuovo concetto di valutazione del rischio) che tiene conto dell’incidenza sulla salute dei lavoratori di fattori derivanti dall’organizzazione del lavoro. Nel saggio si sostiene che alla necessità di un corretto riconoscimento dei nuovi fattori di rischio (o dei nuovi effetti nocivi dell’organizzazione) fa da pendant non solo la compressione della sfera decisionale del datore di lavoro (attraverso la proceduralizzazione degli obblighi prevenzionistici) ma anche l’estensione dell’obbligo prevenzionistico, poiché il garante della sicurezza è tenuto a fare i conti con la stima e la rimozione/riduzione di fattori di rischio in evoluzione (ad es. lo stress lavoro correlato). Da un lato, quindi, va ricostruita una responsabilità datoriale che non deve essere di tipo oggettivo e, dall’altro, si deve garantire la piena tutela del lavoratore. L’equilibrio tra questi profili emerge, in sede giudiziale, nei più recenti orientamenti in tema di prova del danno e del nesso causale tra inadempimento del datore di lavoro e lesione riportata dal lavoratore alla sfera psicofisica. L’abbandono di una concezione eventistica del danno comporta un onere di allegazione e prova più gravoso per il lavoratore, ma funzionale alla sopravvivenza di un sistema di responsabilità civile con sempre più scarse risorse da redistribuire.
2007
8814134723
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