Accanto alla presenza di Dichiarazioni di diritti e di libertà nelle Costituzioni degli Stati occidentali, nell’ultimo secolo si è sviluppata una progressiva individuazione di sedi internazionali o sovranazionali per la tutela dei diritti fondamentali, con conseguente consolidamento di teorie dei diritti dell’uomo fondate sull’internazionalizzazione della loro protezione. Dal punto di vista dell’Italia, il regime giuridico dei diritti fondamentali rivela tre livelli d’identificazione e di tutela: quello della Repubblica italiana e della sua Carta fondamentale; quello dell’Unione europea e dei relativi Trattati (arricchitosi, nel 2000, in virtù dell’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea); quello del Consiglio d’Europa e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dunque, il sistema integrato di tutela delle situazioni giuridiche soggettive si definisce attraverso il ricorso all’attività della Corte costituzionale italiana, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’originale (e per nulla scontato) percorso europeo in tema di riconoscimento e tutela dei diritti dell’uomo (avviato dalle Costituzioni nazionali con l’integrazione e il supporto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ulteriormente arricchito dalla creazione giurisprudenziale della Corte di giustizia e proseguito con l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) è stato da molti percepito, in realtà, come un processo che poneva più problemi di quanti fosse in grado di risolvere. L’analisi è quindi diretta a valutare i possibili vantaggi, le eventuali problematiche e le prospettive future di un sistema di tutela dei diritti dell’uomo in grado di oltrepassare i confini nazionali, il quale, pur rappresentando una risposta adeguata a più articolate esigenze garantiste, altera ed incrina il principio del monopolio statale nella difesa delle libertà fondamentali e complica notevolmente, per il cittadino, l’individuazione del “giudice naturale”, anche in ragione delle interferenze e degli intrecci continui tra Unione europea, Consiglio d’Europa e ordinamenti nazionali. Tali valutazioni richiedono una riflessione sul problema dell’armonizzazione e del coordinamento nei rapporti fra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corti nazionali – giudici profondamente diversi fra loro, pur se accomunati dall’essere “giurisdizioni delle libertà” –, nonché sulla questione se sia possibile individuare uno ius comune in tema di diritti fondamentali e costruire modelli omogenei o complementari di garanzia nella tutela dei diritti affidati a diversi livelli, in vista della creazione di uno spazio europeo integrato in cui siano assicurati un livello uniforme – e rafforzato – di democrazia e di garanzia delle libertà.

La tutela dei diritti fondamentali al di là della Costituzione nazionale

APOSTOLI, Adriana
2006-01-01

Abstract

Accanto alla presenza di Dichiarazioni di diritti e di libertà nelle Costituzioni degli Stati occidentali, nell’ultimo secolo si è sviluppata una progressiva individuazione di sedi internazionali o sovranazionali per la tutela dei diritti fondamentali, con conseguente consolidamento di teorie dei diritti dell’uomo fondate sull’internazionalizzazione della loro protezione. Dal punto di vista dell’Italia, il regime giuridico dei diritti fondamentali rivela tre livelli d’identificazione e di tutela: quello della Repubblica italiana e della sua Carta fondamentale; quello dell’Unione europea e dei relativi Trattati (arricchitosi, nel 2000, in virtù dell’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea); quello del Consiglio d’Europa e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dunque, il sistema integrato di tutela delle situazioni giuridiche soggettive si definisce attraverso il ricorso all’attività della Corte costituzionale italiana, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’originale (e per nulla scontato) percorso europeo in tema di riconoscimento e tutela dei diritti dell’uomo (avviato dalle Costituzioni nazionali con l’integrazione e il supporto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ulteriormente arricchito dalla creazione giurisprudenziale della Corte di giustizia e proseguito con l’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) è stato da molti percepito, in realtà, come un processo che poneva più problemi di quanti fosse in grado di risolvere. L’analisi è quindi diretta a valutare i possibili vantaggi, le eventuali problematiche e le prospettive future di un sistema di tutela dei diritti dell’uomo in grado di oltrepassare i confini nazionali, il quale, pur rappresentando una risposta adeguata a più articolate esigenze garantiste, altera ed incrina il principio del monopolio statale nella difesa delle libertà fondamentali e complica notevolmente, per il cittadino, l’individuazione del “giudice naturale”, anche in ragione delle interferenze e degli intrecci continui tra Unione europea, Consiglio d’Europa e ordinamenti nazionali. Tali valutazioni richiedono una riflessione sul problema dell’armonizzazione e del coordinamento nei rapporti fra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corti nazionali – giudici profondamente diversi fra loro, pur se accomunati dall’essere “giurisdizioni delle libertà” –, nonché sulla questione se sia possibile individuare uno ius comune in tema di diritti fondamentali e costruire modelli omogenei o complementari di garanzia nella tutela dei diritti affidati a diversi livelli, in vista della creazione di uno spazio europeo integrato in cui siano assicurati un livello uniforme – e rafforzato – di democrazia e di garanzia delle libertà.
2006
8849513488
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/15949
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