Tra le innovazioni che hanno determinato la crescita dei sistemi finanziari e la diffusione degli strumenti negoziabili un ruolo primario ha assunto la tecnica cosiddetta di "securitisation", neologismo che in italiano è stato tradotto con i termini di cartolarizzazione. La cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti (o di altre attività finanziarie non negoziabili) idonei a produrre flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva conversione in titoli negoziabili collocabili sui mercati. Questa procedura ha avuto origine negli Stati Uniti d'America ed è stata basata in primis sulla mobilizzazione di mutui edilizi. Sono poi seguite le cartolarizzazioni dei crediti concessi tramite le carte di credito, dei crediti per l'acquisto di autovetture e per il finanziamento di infrastrutture e di attività di leasing. Peraltro, qualsiasi sia l'attività ceduta è essenziale che la struttura finanziaria della stessa sia in grado di generare il cash flow necessario a ripagare gli investitori. I crediti vengono ceduti ad una società o ente che, a fronte delle attività cedute, emette quote di partecipazione o titoli negoziabili sui mercati finanziari nazionali o internazionali; tale società o ente il cardine dell'operazione. Il nucleo centrale dell'impianto di cartolarizzazione è dunque costituito dalla natura del soggetto cessionario, il quale, oltre ad essere distinto dal soggetto cedente le attività, deve avere, se del caso, vita limitata e costi di costituzione e di gestione oltre che requisiti di patrimonializzazione molto contenuti. Nella pratica internazionale per conseguire questo risultato si sono adoperate due diverse tipologie di soggetti: i fondi comuni di crediti, ossia soggetti privi di personalità giuridica, e intermediari specializzati con personalità giuridica. La cartolarizzazione, vede le sue prime applicazioni in Italia sul nascere degli anni novanta anche se solo nel 1999, con la legge n. 130 del 30 Aprile, viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite.

Contributo allo studio della cartolarizzazione dei crediti

VERONELLI, Alessandra
2000-01-01

Abstract

Tra le innovazioni che hanno determinato la crescita dei sistemi finanziari e la diffusione degli strumenti negoziabili un ruolo primario ha assunto la tecnica cosiddetta di "securitisation", neologismo che in italiano è stato tradotto con i termini di cartolarizzazione. La cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti (o di altre attività finanziarie non negoziabili) idonei a produrre flussi di cassa pluriennali e nella loro successiva conversione in titoli negoziabili collocabili sui mercati. Questa procedura ha avuto origine negli Stati Uniti d'America ed è stata basata in primis sulla mobilizzazione di mutui edilizi. Sono poi seguite le cartolarizzazioni dei crediti concessi tramite le carte di credito, dei crediti per l'acquisto di autovetture e per il finanziamento di infrastrutture e di attività di leasing. Peraltro, qualsiasi sia l'attività ceduta è essenziale che la struttura finanziaria della stessa sia in grado di generare il cash flow necessario a ripagare gli investitori. I crediti vengono ceduti ad una società o ente che, a fronte delle attività cedute, emette quote di partecipazione o titoli negoziabili sui mercati finanziari nazionali o internazionali; tale società o ente il cardine dell'operazione. Il nucleo centrale dell'impianto di cartolarizzazione è dunque costituito dalla natura del soggetto cessionario, il quale, oltre ad essere distinto dal soggetto cedente le attività, deve avere, se del caso, vita limitata e costi di costituzione e di gestione oltre che requisiti di patrimonializzazione molto contenuti. Nella pratica internazionale per conseguire questo risultato si sono adoperate due diverse tipologie di soggetti: i fondi comuni di crediti, ossia soggetti privi di personalità giuridica, e intermediari specializzati con personalità giuridica. La cartolarizzazione, vede le sue prime applicazioni in Italia sul nascere degli anni novanta anche se solo nel 1999, con la legge n. 130 del 30 Aprile, viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite.
2000
9788888137025
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/15441
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