La monografia affronta il tema dell'oggetto del contratto di lavoro, che viene individuato dall'A. nella professionalità del lavoratore, in un'ottica che si allontana dalla tradizionale posizione secondo la quale l'oggetto del contratto di lavoro sono le mansioni. La ricostruzione dell'A. parte dalla considerazione della professionalità come diritto fondamentale della persona, secondo una lettura delle norme costituzionali, comunitarie e internazionali che individua come contenuto del diritto al lavoro il diritto alla tutela della propria professionalità nell'ambito del contratto di lavoro. In questa ricostruzione, il diritto al lavoro viene considerato un diritto sociale a garanzia progressiva, cioè un diritto che subisce una costante evoluzione nella sua attuazione, in ragione degli strumenti di volta in volta apprestati dal legislatore. Nel secondo capitolo l’A. affronta la questione della professionalità come oggetto del contratto di lavoro. Partendo dalla critica alla posizione dottrinale secondo la quale l’oggetto del contratto di lavoro consisterebbe nello scambio “secco” tra lavoro e retribuzione, l’A. segnala come le mansioni individuate nel contratto di lavoro costituiscano semplicemente l’indicazione riassuntiva della professionalità necessaria per rivestire una data posizione all’interno dell’organizzazione produttiva. Il rilievo della professionalità si coglie, sempre secondo l’A., da diversi punti di vista. In primo luogo, dal punto di vista dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, attraverso il ruolo svolto dalla regola di diligenza; in secondo luogo, dall’angolo visuale offerto dalla ricostruzione giurisprudenziale del danno biologico derivante dalla lesione del diritto allo svolgimento effettivo della prestazione di lavoro. Proprio a partire da questa ricostruzione, l’A. individua nell’art. 2087 del codice civile il fondamento dell’obbligo del datore di lavoro di eseguire il contratto secondo buona fede, che comporta, tra l’altro, il dovere del datore di “manutenzione” della professionalità del lavoratore in occasione delle modifiche organizzative dallo stesso disposte. Le considerazioni svolte portano l’A. ad individuare, nel terzo capitolo, un vero e proprio diritto del lavoratore alla formazione professionale, esercitabile nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto è articolato in posizioni diverse a seconda del fatto che si tratti di formazione ad iniziativa del lavoratore o, al contrario, ad iniziativa del datore di lavoro (che comprende le ipotesi in cui, in seguito a modifiche organizzative, è necessario un adeguamento della professionalità del lavoratore. A tale diritto corrisponde altresì un dovere del lavoratore di formarsi in vista del mantenimento della capacità di adempiere.
Professionalità e contratto di lavoro
ALESSI, Cristina
2004-01-01
Abstract
La monografia affronta il tema dell'oggetto del contratto di lavoro, che viene individuato dall'A. nella professionalità del lavoratore, in un'ottica che si allontana dalla tradizionale posizione secondo la quale l'oggetto del contratto di lavoro sono le mansioni. La ricostruzione dell'A. parte dalla considerazione della professionalità come diritto fondamentale della persona, secondo una lettura delle norme costituzionali, comunitarie e internazionali che individua come contenuto del diritto al lavoro il diritto alla tutela della propria professionalità nell'ambito del contratto di lavoro. In questa ricostruzione, il diritto al lavoro viene considerato un diritto sociale a garanzia progressiva, cioè un diritto che subisce una costante evoluzione nella sua attuazione, in ragione degli strumenti di volta in volta apprestati dal legislatore. Nel secondo capitolo l’A. affronta la questione della professionalità come oggetto del contratto di lavoro. Partendo dalla critica alla posizione dottrinale secondo la quale l’oggetto del contratto di lavoro consisterebbe nello scambio “secco” tra lavoro e retribuzione, l’A. segnala come le mansioni individuate nel contratto di lavoro costituiscano semplicemente l’indicazione riassuntiva della professionalità necessaria per rivestire una data posizione all’interno dell’organizzazione produttiva. Il rilievo della professionalità si coglie, sempre secondo l’A., da diversi punti di vista. In primo luogo, dal punto di vista dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, attraverso il ruolo svolto dalla regola di diligenza; in secondo luogo, dall’angolo visuale offerto dalla ricostruzione giurisprudenziale del danno biologico derivante dalla lesione del diritto allo svolgimento effettivo della prestazione di lavoro. Proprio a partire da questa ricostruzione, l’A. individua nell’art. 2087 del codice civile il fondamento dell’obbligo del datore di lavoro di eseguire il contratto secondo buona fede, che comporta, tra l’altro, il dovere del datore di “manutenzione” della professionalità del lavoratore in occasione delle modifiche organizzative dallo stesso disposte. Le considerazioni svolte portano l’A. ad individuare, nel terzo capitolo, un vero e proprio diritto del lavoratore alla formazione professionale, esercitabile nei confronti del datore di lavoro. Tale diritto è articolato in posizioni diverse a seconda del fatto che si tratti di formazione ad iniziativa del lavoratore o, al contrario, ad iniziativa del datore di lavoro (che comprende le ipotesi in cui, in seguito a modifiche organizzative, è necessario un adeguamento della professionalità del lavoratore. A tale diritto corrisponde altresì un dovere del lavoratore di formarsi in vista del mantenimento della capacità di adempiere.File | Dimensione | Formato | |
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