La monografia dal titolo «Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito» affronta la tematica del finanziamento ad imprenditore in crisi poi fallito, nella sua interdipendenza con l'interruzione abusiva del credito e nel quadro del problematico rapporto banca-impresa. L'analisi è incentrata, da un lato, sulle implicazioni della professionalità del banchiere e delle regole di settore che ne disciplinano l'operato; dall'altro, sui limiti che la normativa fallimentare frappone all'esplicazione dell'autonomia privata nei rapporti con l'imprenditore insolvente, ed alla percorribilità di tentativi di soluzione stragiudiziale della crisi. In esito all'indagine, si prospetta una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi creditori del sovvenuto, per i danni conseguenti all'artificiosa protrazione dell'impresa, per l'ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso ad imprenditore insolvente nella consapevolezza o nella colpevole ignoranza dell'irreversibilità della crisi. L'interesse protetto viene ricostruito come interesse di pertinenza «collettiva» alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, quale patrimonio che l'insolvenza «vincola» a beneficio della «massa» dei creditori, impersonalmente considerata, affermandosi di conseguenza la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità, anche sulla scorta degli artt. 2394, 2394 bis, 2497 c.c.; 146 e 240 l. fall. Non si esclude peraltro una concomitante lesione della libertà di iniziativa economica del singolo operatore che sia tratto in inganno sulla solvibilità dell'impresa.
Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito,
VISCUSI, Amalita
2004-01-01
Abstract
La monografia dal titolo «Profili di responsabilità della banca nella concessione del credito» affronta la tematica del finanziamento ad imprenditore in crisi poi fallito, nella sua interdipendenza con l'interruzione abusiva del credito e nel quadro del problematico rapporto banca-impresa. L'analisi è incentrata, da un lato, sulle implicazioni della professionalità del banchiere e delle regole di settore che ne disciplinano l'operato; dall'altro, sui limiti che la normativa fallimentare frappone all'esplicazione dell'autonomia privata nei rapporti con l'imprenditore insolvente, ed alla percorribilità di tentativi di soluzione stragiudiziale della crisi. In esito all'indagine, si prospetta una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi creditori del sovvenuto, per i danni conseguenti all'artificiosa protrazione dell'impresa, per l'ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso ad imprenditore insolvente nella consapevolezza o nella colpevole ignoranza dell'irreversibilità della crisi. L'interesse protetto viene ricostruito come interesse di pertinenza «collettiva» alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore, quale patrimonio che l'insolvenza «vincola» a beneficio della «massa» dei creditori, impersonalmente considerata, affermandosi di conseguenza la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità, anche sulla scorta degli artt. 2394, 2394 bis, 2497 c.c.; 146 e 240 l. fall. Non si esclude peraltro una concomitante lesione della libertà di iniziativa economica del singolo operatore che sia tratto in inganno sulla solvibilità dell'impresa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.