La nozione di controllo implica il riferimento al riesame o revisione di attività altrui, sul presupposto, ben noto alla dottrina amministrativistica fin dagli albori del ‘900, della contrapposizione tra organi attivi e organi di controllo. Nessun controllo notarile, sostitutivo di quello giudiziario, può allora rinvenirsi nella legge n. 340/2000. Due soltanto, invece, le novità della riforma: la soppressione dell’omologa e la devoluzione al notaio di un potere – quello di astenersi dal deposito della delibera verbalizzata – che pare sminuire l’autorevolezza della funzione notarile. Sulla base dell’assunto per cui la posizione di “garante della legalità” da sempre compete al notaio per il riscontro di tutte le “condizioni stabilite dalla legge”, il lavoro si propone di ricostruire in chiave sistematica ed omogenea la disciplina dell’iscrizione sia degli atti costitutivi sia degli atti modificativi di tutte le società, sia di capitali che di persone, attraverso una rilettura critica della normativa notarile e di quella codicistica. Per altro verso si sostiene che l’ufficio del registro delle imprese, salvo rare eccezioni, sia attualmente tenuto a svolgere un sindacato di natura meramente formale. La conclusione è che tutti gli atti societari redatti in forma pubblica notarile restano sprovvisti di un controllo esterno che ne assicuri la legittimità sostanziale.
Il nuovo sistema dei controlli sugli atti societari
VISCUSI, Amalita
2002-01-01
Abstract
La nozione di controllo implica il riferimento al riesame o revisione di attività altrui, sul presupposto, ben noto alla dottrina amministrativistica fin dagli albori del ‘900, della contrapposizione tra organi attivi e organi di controllo. Nessun controllo notarile, sostitutivo di quello giudiziario, può allora rinvenirsi nella legge n. 340/2000. Due soltanto, invece, le novità della riforma: la soppressione dell’omologa e la devoluzione al notaio di un potere – quello di astenersi dal deposito della delibera verbalizzata – che pare sminuire l’autorevolezza della funzione notarile. Sulla base dell’assunto per cui la posizione di “garante della legalità” da sempre compete al notaio per il riscontro di tutte le “condizioni stabilite dalla legge”, il lavoro si propone di ricostruire in chiave sistematica ed omogenea la disciplina dell’iscrizione sia degli atti costitutivi sia degli atti modificativi di tutte le società, sia di capitali che di persone, attraverso una rilettura critica della normativa notarile e di quella codicistica. Per altro verso si sostiene che l’ufficio del registro delle imprese, salvo rare eccezioni, sia attualmente tenuto a svolgere un sindacato di natura meramente formale. La conclusione è che tutti gli atti societari redatti in forma pubblica notarile restano sprovvisti di un controllo esterno che ne assicuri la legittimità sostanziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.