La necessità di garantire, entro il quadro della legalità ordinamentale, un equilibrio dinamico dei rapporti economici, sociali e politici, conforme agli obiettivi perseguiti dal Costituente, induce a riflettere nuovamente sul significato dei principi fondamentali posti alla base del patto costituzionale. Tali principi, infatti, permeano ed esaltano in vario modo il contenuto dei diritti sanciti in Costituzione e costituiscono un valido strumento ermeneutico di tutte le norme costituzionali. Sul significato delle situazioni giuridiche soggettive tutelate nella Carta costituzionale si riflette ed agisce la vis espansiva dei valori riassunti nei “principi fondamentali”. D’altro canto, l’abbraccio tra principi e diritti fondamentali inseriti nel testo costituzionale (e dunque oggetto di esplicite garanzie da parte di norme sovraordinate) aggrava la complessità del tema e sollecita, in situazioni di debolezza economica e di incertezza sociale, nuove riflessioni. Il tentativo di conferire un significato concreto e non effimero all’art. 4 della Costituzione, nonché di riesaminare le interpretazioni più accreditate della dottrina giuridica, prende così l’avvio da una riflessione sulla solenne dichiarazione del lavoro come fondamento della nostra Repubblica democratica (art. 1, primo comma, Cost.). L’incrociarsi in un “terreno comune” di tutti i valori fondamentali dell’ordinamento – tra i quali il lavoro – configura espressamente le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente rilevanti – tra le quali il diritto al lavoro – e delinea i tratti essenziali della forma di Stato. In quest’ottica, non c’è dubbio che la disposizione costituzionale riguardante il diritto al lavoro debba essere considerata coessenziale alla forma di Stato voluta dal Costituente, che definiamo democratico-sociale. L’art. 4 della Costituzione, pertanto, merita di essere “rivisitato”, al fine di comprendere se oggi esso possa essere ridotto a fonte di un diritto tanto fragile da poter divenire evanescente, “affogato” nella logica di scelte politiche sempre più orientate a sostenere come prevalente il valore del mercato. In via preliminare, si è resa necessaria una ricostruzione storico-introduttiva dell’originaria scelta con la quale la Carta fondamentale ha voluto costituzionalizzare i diritti sociali. Nella prospettiva, invero poco indagata almeno con riferimento al diritto al lavoro, dell’incidenza della forma di Stato sull’effettività dei diritti fondamentali, la ricerca dà risalto alla giurisprudenza costituzionale, che oscilla tra dichiarazioni di principio conformi alla teoria della forma di Stato democratico-sociale e pronunce in concreto assai più timide e garantiste di un’ampia discrezionalità politica del legislatore ordinario. L’analisi della giurisprudenza costituzionale – strumento prezioso per consolidare e assestare lo Stato sociale disegnato nella Carta fondamentale – ha consentito di isolare dalla disposizione costituzionale di cui all’art. 4 due diverse situazioni giuridiche soggettive, con presupposti autonomi e distinti, riconducibili l’una ad un classico diritto di libertà, l’altra a un diversamente “classico” diritto sociale. Partendo da questi presupposti, l’elaborazione del materiale giurisprudenziale, con particolare riferimento al diritto al lavoro nella sua dimensione di diritto della personalità, ha permesso di evidenziare i notevoli problemi interpretativi che la disposizione ha suscitato sia in relazione all’estensione contenutistica, sia riguardo ai c.d. limiti concernenti l’art. 4 rappresentati dal complesso degli altri diritti, nel contesto dell’ordinamento costituzionale e quindi dei rapporti fra singoli diritti fondamentali e l’insieme dei valori costituzionali. La ricerca ha dovuto tenere altresì conto delle scelte che il legislatore ha via via operato e concretizzato nelle diverse politiche sociali e del lavoro. Pur nella certezza che la nozione di “diritto al lavoro” costituisce un prius logico ed autonomo rispetto alle politiche del lavoro, non di meno, la connessione esistente tra la proclamazione del diritto e la direttiva inerente la promozione delle condizioni che lo rendono effettivo, ha reso necessario l’approfondimento di alcune tra le più significative scelte legislative che hanno perseguito, almeno sul piano teorico, l’obiettivo di dare attuazione all’art. 4 della Costituzione. Uno studio sul diritto al lavoro avrebbe dovuto estendersi anche ad altre disposizioni costituzionali strettamente connesse a tale situazione giuridica soggettiva (artt. 35 ss.); tuttavia le riflessioni proposte possono conservare una propria autonomia e, soprattutto nella prospettiva costituzionale di partenza, essere preliminari, comunque, a qualsiasi altro approfondimento.

L'AMBIVALENZA COSTITUZIONALE DEL LAVORO TRA LIBERTA' INDIVIDUALE E DIRITTO SOCIALE

APOSTOLI, Adriana
2005-01-01

Abstract

La necessità di garantire, entro il quadro della legalità ordinamentale, un equilibrio dinamico dei rapporti economici, sociali e politici, conforme agli obiettivi perseguiti dal Costituente, induce a riflettere nuovamente sul significato dei principi fondamentali posti alla base del patto costituzionale. Tali principi, infatti, permeano ed esaltano in vario modo il contenuto dei diritti sanciti in Costituzione e costituiscono un valido strumento ermeneutico di tutte le norme costituzionali. Sul significato delle situazioni giuridiche soggettive tutelate nella Carta costituzionale si riflette ed agisce la vis espansiva dei valori riassunti nei “principi fondamentali”. D’altro canto, l’abbraccio tra principi e diritti fondamentali inseriti nel testo costituzionale (e dunque oggetto di esplicite garanzie da parte di norme sovraordinate) aggrava la complessità del tema e sollecita, in situazioni di debolezza economica e di incertezza sociale, nuove riflessioni. Il tentativo di conferire un significato concreto e non effimero all’art. 4 della Costituzione, nonché di riesaminare le interpretazioni più accreditate della dottrina giuridica, prende così l’avvio da una riflessione sulla solenne dichiarazione del lavoro come fondamento della nostra Repubblica democratica (art. 1, primo comma, Cost.). L’incrociarsi in un “terreno comune” di tutti i valori fondamentali dell’ordinamento – tra i quali il lavoro – configura espressamente le situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente rilevanti – tra le quali il diritto al lavoro – e delinea i tratti essenziali della forma di Stato. In quest’ottica, non c’è dubbio che la disposizione costituzionale riguardante il diritto al lavoro debba essere considerata coessenziale alla forma di Stato voluta dal Costituente, che definiamo democratico-sociale. L’art. 4 della Costituzione, pertanto, merita di essere “rivisitato”, al fine di comprendere se oggi esso possa essere ridotto a fonte di un diritto tanto fragile da poter divenire evanescente, “affogato” nella logica di scelte politiche sempre più orientate a sostenere come prevalente il valore del mercato. In via preliminare, si è resa necessaria una ricostruzione storico-introduttiva dell’originaria scelta con la quale la Carta fondamentale ha voluto costituzionalizzare i diritti sociali. Nella prospettiva, invero poco indagata almeno con riferimento al diritto al lavoro, dell’incidenza della forma di Stato sull’effettività dei diritti fondamentali, la ricerca dà risalto alla giurisprudenza costituzionale, che oscilla tra dichiarazioni di principio conformi alla teoria della forma di Stato democratico-sociale e pronunce in concreto assai più timide e garantiste di un’ampia discrezionalità politica del legislatore ordinario. L’analisi della giurisprudenza costituzionale – strumento prezioso per consolidare e assestare lo Stato sociale disegnato nella Carta fondamentale – ha consentito di isolare dalla disposizione costituzionale di cui all’art. 4 due diverse situazioni giuridiche soggettive, con presupposti autonomi e distinti, riconducibili l’una ad un classico diritto di libertà, l’altra a un diversamente “classico” diritto sociale. Partendo da questi presupposti, l’elaborazione del materiale giurisprudenziale, con particolare riferimento al diritto al lavoro nella sua dimensione di diritto della personalità, ha permesso di evidenziare i notevoli problemi interpretativi che la disposizione ha suscitato sia in relazione all’estensione contenutistica, sia riguardo ai c.d. limiti concernenti l’art. 4 rappresentati dal complesso degli altri diritti, nel contesto dell’ordinamento costituzionale e quindi dei rapporti fra singoli diritti fondamentali e l’insieme dei valori costituzionali. La ricerca ha dovuto tenere altresì conto delle scelte che il legislatore ha via via operato e concretizzato nelle diverse politiche sociali e del lavoro. Pur nella certezza che la nozione di “diritto al lavoro” costituisce un prius logico ed autonomo rispetto alle politiche del lavoro, non di meno, la connessione esistente tra la proclamazione del diritto e la direttiva inerente la promozione delle condizioni che lo rendono effettivo, ha reso necessario l’approfondimento di alcune tra le più significative scelte legislative che hanno perseguito, almeno sul piano teorico, l’obiettivo di dare attuazione all’art. 4 della Costituzione. Uno studio sul diritto al lavoro avrebbe dovuto estendersi anche ad altre disposizioni costituzionali strettamente connesse a tale situazione giuridica soggettiva (artt. 35 ss.); tuttavia le riflessioni proposte possono conservare una propria autonomia e, soprattutto nella prospettiva costituzionale di partenza, essere preliminari, comunque, a qualsiasi altro approfondimento.
2005
8814113440
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/15168
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