Lo scritto si occupa, alla luce del fenomeno delle privatizzazioni, della classificazione e regime dei beni ferroviari, intendendo con tale locuzione l’insieme dei beni necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario. Viene approfondita la disciplina della rete ferroviaria nel Codice civile del 1865, nelle previsioni del Codice civile del 1942 e nella legge n. 210/1985. Nel saggio ci si sofferma sulla costituzione delle “Ferrovie dello Stato S.p.a.” nonché sulla nozione e gestione della rete ferroviaria e del servizio pubblico di trasporto, nel rispetto dei principi di concorrenza. Particolare attenzione viene assicurata anche allo studio dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nonché alla sua utilizzazione. Lo scritto intende verificare se anche le vicende dei beni ferroviari, osservatorio privilegiato dal quale ci si pone, dimostrano che la distinzione contemplata nel Codice civile tra beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili tende ad assottigliarsi sempre di più, o meglio confermano un tendenziale rifluire del demanio nel patrimonio. I beni demaniali tradizionalmente caratterizzati dalla necessaria appartenenza allo Stato o agli enti pubblici territoriali e dall’inalienabilità, in seguito alle ben note vicende connesse al fenomeno delle privatizzazioni, vengono a porsi in capo a soggetti strutturati in forma privatistica, pur continuando ad adempiere ad una funzione pubblicistica. Proprio le vicende delle privatizzazioni, che hanno toccato anche l’ente pubblico “Ferrovie dello Stato” trasformandolo in S.p.a., hanno contribuito a consolidare l’appartenenza esclusiva dei beni pubblici in capo a persone giuridiche strutturate in forma privatistica, come risposta al progressivo oggettivarsi della funzione amministrativa. Nello scritto si rileva che la nozione di demanialità non può più ignorare il principio di sussidiarietà, nella sua declinazione orizzontale, alla luce della quale anche il privato può essere chiamato a svolgere funzioni pubbliche. Infine, si sottolinea che la sola veste formale (privatistica) non può andare ad intaccare il regime pubblicistico, derogatorio rispetto a quello di diritto comune, che da sempre connota i beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio. Tale particolare regime è sorto proprio a garanzia della regolare e imparziale erogazione del servizio, essendo chiamato a permettere un effettivo sviluppo delle collettività che fruiscono di questi servizi.

Beni ferroviari, servizio di trasporto ferroviario, demanio e patrimonio

PARISIO, Vera
2008-01-01

Abstract

Lo scritto si occupa, alla luce del fenomeno delle privatizzazioni, della classificazione e regime dei beni ferroviari, intendendo con tale locuzione l’insieme dei beni necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario. Viene approfondita la disciplina della rete ferroviaria nel Codice civile del 1865, nelle previsioni del Codice civile del 1942 e nella legge n. 210/1985. Nel saggio ci si sofferma sulla costituzione delle “Ferrovie dello Stato S.p.a.” nonché sulla nozione e gestione della rete ferroviaria e del servizio pubblico di trasporto, nel rispetto dei principi di concorrenza. Particolare attenzione viene assicurata anche allo studio dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nonché alla sua utilizzazione. Lo scritto intende verificare se anche le vicende dei beni ferroviari, osservatorio privilegiato dal quale ci si pone, dimostrano che la distinzione contemplata nel Codice civile tra beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili tende ad assottigliarsi sempre di più, o meglio confermano un tendenziale rifluire del demanio nel patrimonio. I beni demaniali tradizionalmente caratterizzati dalla necessaria appartenenza allo Stato o agli enti pubblici territoriali e dall’inalienabilità, in seguito alle ben note vicende connesse al fenomeno delle privatizzazioni, vengono a porsi in capo a soggetti strutturati in forma privatistica, pur continuando ad adempiere ad una funzione pubblicistica. Proprio le vicende delle privatizzazioni, che hanno toccato anche l’ente pubblico “Ferrovie dello Stato” trasformandolo in S.p.a., hanno contribuito a consolidare l’appartenenza esclusiva dei beni pubblici in capo a persone giuridiche strutturate in forma privatistica, come risposta al progressivo oggettivarsi della funzione amministrativa. Nello scritto si rileva che la nozione di demanialità non può più ignorare il principio di sussidiarietà, nella sua declinazione orizzontale, alla luce della quale anche il privato può essere chiamato a svolgere funzioni pubbliche. Infine, si sottolinea che la sola veste formale (privatistica) non può andare ad intaccare il regime pubblicistico, derogatorio rispetto a quello di diritto comune, che da sempre connota i beni necessari per lo svolgimento di un pubblico servizio. Tale particolare regime è sorto proprio a garanzia della regolare e imparziale erogazione del servizio, essendo chiamato a permettere un effettivo sviluppo delle collettività che fruiscono di questi servizi.
2008
8814140855
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