Il contributo ha ad oggetto lo studio di quelle ipotesi – contemplate dal codice di rito, dal codice civile e da leggi speciali – di un’istruzione non fondata sull’assunzione di prove in senso proprio, ma su elementi conoscitivi di natura diversa, che vengono dalla legge identificati sotto il profilo lessicale con espressioni differenti, quali, ad es., “informazioni”, “sommarie informazioni”, “opportune informazioni”, “informazioni del caso” e talvolta anche “opportuni accertamenti” o simili. Tali espressioni, pur nella loro apparente diversità, tuttavia rimandano ad un fenomeno che pare prestarsi ad una trattazione unitaria, che consiste nell’acquisizione al processo di elementi conoscitivi che nel contributo vengono convenzionalmente denominate “informazioni”. Il fenomeno delle informazioni nel processo civile è un tema che presenta notevoli difficoltà di sistemazione a causa della natura eterogenea delle stesse che, disciplinate, come si è detto, in varie norme, poco si prestano ad essere inquadrate sistematicamente in modo unitario. Le informazioni non configurano, in effetti, un istituto giuridico in senso proprio, poiché non godono di una disciplina omogenea ed, anzi, a scapito di assonanze terminologiche, si atteggiano in modo differente a seconda della sedes materiae in cui si inseriscono. Questa eterogeneità del fenomeno delle informazioni nel processo civile si è tuttavia ritenuto non ostare ad una sua sistemazione teorica che avesse lo scopo di restituirne un inquadramento unitario senza trascurarne le differenti declinazioni. Detta sistemazione si è operata anche in prospettiva di un’utilità pratica, posto che un’analisi approfondita del fenomeno delle informazioni pare utilmente prestarsi ad orientare l’interprete chiamato ad applicare le norme che ne prevedono l’assunzione, norme che, non di rado – vuoi per la laconicità del dettato normativo, vuoi per la fluidità e la tendenziale deformalizzazione dei procedimenti in cui si collocano – aprono spazi di discrezionalità giudiziale non sempre agevoli da gestire, tanto nella prospettiva del giudicante che dette informazioni deve assumere, quanto nella prospettiva del difensore che su questo mezzo istruttorio atipico deve fare affidamento per la tutela dei diritti e/o degli interessi del proprio assistito. Il contributo parte da una ricognizione del dato normativo, che identifica nel codice di rito, nel codice civile e nelle leggi speciali le norme che prevedono l’assunzione di informazioni. Si è poi approfondito il tema dei rapporti tra le informazioni e l’audizione delle parti, nonché i punti di contatto, le analogie e le differenze con il complesso tema delle prove atipiche. Lo studio ha poi inteso dedicare uno spazio all’utilizzo che delle informazioni si fa nei procedimenti a cognizione sommaria, mettendo in luce come il grado di attendibilità delle risultanze istruttorie fondate sulle informazioni non sia intrinsecamente inferiore a quello offerto dall’istruzione tipica del processo ordinario a cognizione piena. Si è, infine, delineato una sorta di modello istruttorio unitario, incentrato sulle informazioni come tecnica di assunzione delle prove, senza trascurare alcuni profili problematici quali i rapporti tra informazioni e i poteri del giudice e delle parti, l’onere della prova e il principio del contraddittorio.

Le informazioni

PASSANANTE, Luca
2012-01-01

Abstract

Il contributo ha ad oggetto lo studio di quelle ipotesi – contemplate dal codice di rito, dal codice civile e da leggi speciali – di un’istruzione non fondata sull’assunzione di prove in senso proprio, ma su elementi conoscitivi di natura diversa, che vengono dalla legge identificati sotto il profilo lessicale con espressioni differenti, quali, ad es., “informazioni”, “sommarie informazioni”, “opportune informazioni”, “informazioni del caso” e talvolta anche “opportuni accertamenti” o simili. Tali espressioni, pur nella loro apparente diversità, tuttavia rimandano ad un fenomeno che pare prestarsi ad una trattazione unitaria, che consiste nell’acquisizione al processo di elementi conoscitivi che nel contributo vengono convenzionalmente denominate “informazioni”. Il fenomeno delle informazioni nel processo civile è un tema che presenta notevoli difficoltà di sistemazione a causa della natura eterogenea delle stesse che, disciplinate, come si è detto, in varie norme, poco si prestano ad essere inquadrate sistematicamente in modo unitario. Le informazioni non configurano, in effetti, un istituto giuridico in senso proprio, poiché non godono di una disciplina omogenea ed, anzi, a scapito di assonanze terminologiche, si atteggiano in modo differente a seconda della sedes materiae in cui si inseriscono. Questa eterogeneità del fenomeno delle informazioni nel processo civile si è tuttavia ritenuto non ostare ad una sua sistemazione teorica che avesse lo scopo di restituirne un inquadramento unitario senza trascurarne le differenti declinazioni. Detta sistemazione si è operata anche in prospettiva di un’utilità pratica, posto che un’analisi approfondita del fenomeno delle informazioni pare utilmente prestarsi ad orientare l’interprete chiamato ad applicare le norme che ne prevedono l’assunzione, norme che, non di rado – vuoi per la laconicità del dettato normativo, vuoi per la fluidità e la tendenziale deformalizzazione dei procedimenti in cui si collocano – aprono spazi di discrezionalità giudiziale non sempre agevoli da gestire, tanto nella prospettiva del giudicante che dette informazioni deve assumere, quanto nella prospettiva del difensore che su questo mezzo istruttorio atipico deve fare affidamento per la tutela dei diritti e/o degli interessi del proprio assistito. Il contributo parte da una ricognizione del dato normativo, che identifica nel codice di rito, nel codice civile e nelle leggi speciali le norme che prevedono l’assunzione di informazioni. Si è poi approfondito il tema dei rapporti tra le informazioni e l’audizione delle parti, nonché i punti di contatto, le analogie e le differenze con il complesso tema delle prove atipiche. Lo studio ha poi inteso dedicare uno spazio all’utilizzo che delle informazioni si fa nei procedimenti a cognizione sommaria, mettendo in luce come il grado di attendibilità delle risultanze istruttorie fondate sulle informazioni non sia intrinsecamente inferiore a quello offerto dall’istruzione tipica del processo ordinario a cognizione piena. Si è, infine, delineato una sorta di modello istruttorio unitario, incentrato sulle informazioni come tecnica di assunzione delle prove, senza trascurare alcuni profili problematici quali i rapporti tra informazioni e i poteri del giudice e delle parti, l’onere della prova e il principio del contraddittorio.
2012
9788814157585
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/125520
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