Con il d.l. n. 133 del 2013 il legislatore ha introdotto l'obbligo per gli intermediari operanti nel regime del risparmio amministrato che applicabo l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461, di versare entro il 16 dicembre di ciascun anno un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno che potrà essere poi computato, a decorrere dal gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della medesima imposta sostitutiva. Tale previsione denuncia la confusione del legislatore che avrebbe determinato in questo modo il sorgere di un obbligo tributario nei confronti di un soggetto - l'intermediario - per un presupposto rispetto al quale quest'ultimo non solo non presenta alcun indice di capacità contributiva (essendo quest'ultima riconducibile al singolo cliente/contribuente che ha optato per il regime del risparmio amministrato), ma nemmeno risulta in grado di adempiere a tale obbligo non disponendo, come nel caso delle società fiduciarie, di fondi propri da utilizzare per il versamento in acconto di un tributo "improprio".
I profili di criticità dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato introdotta dal D.L. n. 133/2013
CORASANITI GIUSEPPE
2014-01-01
Abstract
Con il d.l. n. 133 del 2013 il legislatore ha introdotto l'obbligo per gli intermediari operanti nel regime del risparmio amministrato che applicabo l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d. lgs. 21 novembre 1997, n. 461, di versare entro il 16 dicembre di ciascun anno un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno che potrà essere poi computato, a decorrere dal gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della medesima imposta sostitutiva. Tale previsione denuncia la confusione del legislatore che avrebbe determinato in questo modo il sorgere di un obbligo tributario nei confronti di un soggetto - l'intermediario - per un presupposto rispetto al quale quest'ultimo non solo non presenta alcun indice di capacità contributiva (essendo quest'ultima riconducibile al singolo cliente/contribuente che ha optato per il regime del risparmio amministrato), ma nemmeno risulta in grado di adempiere a tale obbligo non disponendo, come nel caso delle società fiduciarie, di fondi propri da utilizzare per il versamento in acconto di un tributo "improprio".File | Dimensione | Formato | |
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