Nella ricostruzione dell'istituto della "negotiorum gestio", disciplinato dall'art. 2028 c.c. ss., la nozione che la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha accolto del requisito della "absentia domini", secondo una direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l'anzidetto requisito là dove il "dominus" non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.

QUANDO NON DOVREBBE ESSERE APPLICATO, E QUANDO INVECE È PREZIOSO, L'ISTITUTO DELLA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI

Daniele maffeis
2015-01-01

Abstract

Nella ricostruzione dell'istituto della "negotiorum gestio", disciplinato dall'art. 2028 c.c. ss., la nozione che la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha accolto del requisito della "absentia domini", secondo una direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l'anzidetto requisito là dove il "dominus" non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11379/506347
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