Gli istituti del reclamo e della mediazione tributari di cui all’art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario hanno posto seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 24 Cost., oltre agli artt. 3, 25, 111 e 113 Cost., in quanto il diritto di azione, ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario, è subordinato all’espletamento di una fase amministrativa, la cui mancata attivazione produce(va) la conseguenza dell’inammissibilità dello stesso. Dopo una preliminare introduzione sulla natura giuridica dei due istituti, profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi per volontà legislativa, il contributo, valorizzando gli orientamenti dottrinali sul reclamo e sulla mediazione tributari, si sofferma in modo approfondito sui contenuti della sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 della Corte costituzionale. In coerenza con la sua consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione condizionata, la Consulta ha dapprima ribadito la rilevanza costituzionale del principio di economia processuale quale giustificazione della postergazione della tutela giurisdizionale rispetto al procedimento di amministrazione giustiziale, per poi dichiarare l’illegittimità costituzionale del 2o comma dell’originario art. 17-bis per contrasto con l’art. 24 Cost., espungendo, di conseguenza, dall’ordinamento la sanzione della decadenza dall’azione giudiziaria (inammissibilità) in conseguenza del mancato previo esperimento del rimedio amministrativo del reclamo. Purtroppo, per condivisibili motivi processuali, la Consulta non si è pronunciata sulle altre numerose questioni attinenti, fra l’altro, all’esclusione dell’accesso alla tutela cautelare e al ristoro delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto non applicabili alle fattispecie, oggetto dei giudizi pendenti, le significative modifiche apportate all’art. 17-bis, per effetto della l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), applicabili agli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014, in quanto le questioni oggetto di giudizio continuano a essere regolate dal testo originario dell’art. 17-bis. Con riferimento ai rapporti tributari non esauriti, la Consulta ha chiarito che l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile da parte della Corte ritenere lo ius novum attinente sia al 2o comma dell’art. 17-bis, relativo alla condizione di «procedibilità», sia al comma 9-bis dell’art. 17-bis, relativo alla sospensione della riscossione ope legis, come nome a contenuto non soltanto innovativo, ma anche interpretativo e quindi valevoli per il passato. Purtroppo la stratificazione normativa che ha interessato l’art. 17-bis e i contenuti non del tutto soddisfacenti della sentenza n. 98 del 2014 della Consulta in merito ai numerosi profili di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici remittenti alimenteranno ulteriori contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale in punto di nuovi dubbi di compatibilità costituzionale del novellato art. 17-bis, con particolare riferimento alla esclusione, in caso di improcedibilità del ricorso, della sospensione della riscossione ex lege (di cui al nuovo comma 9-bis), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA TRA LA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E I CONTROVERSI PROFILI EVOLUTIVI

CORASANITI, Giuseppe
2014-01-01

Abstract

Gli istituti del reclamo e della mediazione tributari di cui all’art. 17-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario hanno posto seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 24 Cost., oltre agli artt. 3, 25, 111 e 113 Cost., in quanto il diritto di azione, ovvero il ricorso dinanzi al giudice tributario, è subordinato all’espletamento di una fase amministrativa, la cui mancata attivazione produce(va) la conseguenza dell’inammissibilità dello stesso. Dopo una preliminare introduzione sulla natura giuridica dei due istituti, profondamente differenti, seppure tra loro inevitabilmente connessi per volontà legislativa, il contributo, valorizzando gli orientamenti dottrinali sul reclamo e sulla mediazione tributari, si sofferma in modo approfondito sui contenuti della sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 della Corte costituzionale. In coerenza con la sua consolidata giurisprudenza in tema di giurisdizione condizionata, la Consulta ha dapprima ribadito la rilevanza costituzionale del principio di economia processuale quale giustificazione della postergazione della tutela giurisdizionale rispetto al procedimento di amministrazione giustiziale, per poi dichiarare l’illegittimità costituzionale del 2o comma dell’originario art. 17-bis per contrasto con l’art. 24 Cost., espungendo, di conseguenza, dall’ordinamento la sanzione della decadenza dall’azione giudiziaria (inammissibilità) in conseguenza del mancato previo esperimento del rimedio amministrativo del reclamo. Purtroppo, per condivisibili motivi processuali, la Consulta non si è pronunciata sulle altre numerose questioni attinenti, fra l’altro, all’esclusione dell’accesso alla tutela cautelare e al ristoro delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto non applicabili alle fattispecie, oggetto dei giudizi pendenti, le significative modifiche apportate all’art. 17-bis, per effetto della l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), applicabili agli atti notificati a decorrere dal 3 marzo 2014, in quanto le questioni oggetto di giudizio continuano a essere regolate dal testo originario dell’art. 17-bis. Con riferimento ai rapporti tributari non esauriti, la Consulta ha chiarito che l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile da parte della Corte ritenere lo ius novum attinente sia al 2o comma dell’art. 17-bis, relativo alla condizione di «procedibilità», sia al comma 9-bis dell’art. 17-bis, relativo alla sospensione della riscossione ope legis, come nome a contenuto non soltanto innovativo, ma anche interpretativo e quindi valevoli per il passato. Purtroppo la stratificazione normativa che ha interessato l’art. 17-bis e i contenuti non del tutto soddisfacenti della sentenza n. 98 del 2014 della Consulta in merito ai numerosi profili di illegittimità costituzionale sollevati dai giudici remittenti alimenteranno ulteriori contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale in punto di nuovi dubbi di compatibilità costituzionale del novellato art. 17-bis, con particolare riferimento alla esclusione, in caso di improcedibilità del ricorso, della sospensione della riscossione ex lege (di cui al nuovo comma 9-bis), per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
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